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Comunicati Stampa

Le risposte dell'agenzia delle entrate ai quesiti di commercialisti ed esperti fiscali

Deducibilità delle spese per gli immobili a uso promiscuo del lavoratore autonomo a prescindere dalla percentuale di utilizzo, applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione concabile alle prestazioni « generiche » ex art. 7- ter del D.P.R. n. 633/1972 , Ace (Aiuto per la crescita economica), reddito d’impresa, società in perdita sistematica e operazioni con soggetti residenti in paesi black list , sono i temi affrontati nella circolare n. 35 del 20 settembre 2012 in cui l’Agenzia risponde ai quesiti posti dai commercialisti e dai consulenti fiscali. Di seguito Le precisazioni contenute nel documento di prassi.

Società in perdita sistematica

Nel modello UNICO SC 2012 nel rigo RF74, la casella 2 “ Soggetto in perdita sistematica ” deve essere utilizzata solo da quei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il cui periodo di imposta è iniziato dopo l'entrata in vigore della legge n.148 del 2011, ma prima del 1° gennaio 2012 e che si chiuderà non oltre il 30 dicembre 2012. Questi soggetti, infatti, utilizzeranno il Modello Unico 2012 per la dichiarazione dei propri redditi imponibili riferiti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

ACE - Rilevanza degli utili accantonati a riserva

L’utile realizzato nell’esercizio 2011 e accantonato a riserva per effetto della delibera assembleare del mese di aprile del 2012, rileva ai fini dell'agevolazione ACE con riferimento all'esercizio 2012 (vale a dire in Unico 2013 per i redditi 2012) .

Ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti positivi

I principi contenuti nella circolare 23/E del 2010 che permettonoal contribuente di recuperare la deduzione, in caso di rettifica dei costi, devono essere estesi anche alla ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti positivi, ripresi a tassazione dall’ufficio accertatore in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi componenti hanno già concorso alla determinazione del reddito. Ciò in quanto anche in tale ipotesi si realizza un fenomeno di doppia imposizione.

Uso promiscuo degli immobili e corsi obbligatori nella determinazione del redditi di lavoro autonomo

Le spese per la formazione continua e obbligatoria dei professionisti iscritti agli albi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel limite del 50%, così come tutti i costi per la partecipazione ai corsi di aggiornamento. Nessuna deroga poi al tetto di deducibilità delle spese per gli immobili a uso promiscuo , a prescindere dalla percentuale di utilizzo che il lavoratore autonomo ne fa. In pratica, in tali casi, chiosa l’Amministrazione finanziaria, “ ai fini della deduzione del 50% della rendita, è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell’immobile. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR (il 50% appunto), quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento

Integrazione delle fatture comunitarie per i servizi “generici” di cui all’art. 7- ter , D.P.R. 633/1972

Per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7- ter , del D.P.R. n. 633/1972, effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo sito nel territorio dello Stato, l’imposta deve esse obbligatoriamente assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge ).

In particolare, l’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, impone la procedura di integrazione e di reg istrazione prevista dagli articoli 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, quando il prestatore è soggetto comunitario . In questa ipotesi, il committente nazionale dovrà:

numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile;

• annotare la fattura, come sopra integrata, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, D.P.R. n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera;

• annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, D.P.R. n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante.

Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni « generiche » ex articolo 7- ter applica l’imposta con il meccanismo dell’ inversione contabile , con la tempistica definita dalla specifica disciplina richiamata in materia di acquisti intracomunitari.

Fornitori black list : indeducibili i costi negativi da attività finanziarie

Nel caso di fornitori black list , rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 110, comma 10, del Tuir, non solo i componenti negativi derivanti da scambi commerciali , ma anche i componenti negativi derivanti da transazioni finanziarie , come gli interessi e gli oneri finanziari assimilati.