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Comunicati Stampa

I crediti iva in compensazione

A decorrere dal 1° aprile 2012, stabilita con provvedimento del 16 marzo 2012, la compensazione del credito Iva. annuale o infra annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Pertanto solo se la presentazione telematica della dichiarazione Iva 2012, avviene entro il 30 settembre 2012 è possibile compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui dal 16 ottobre 2012 . Ne consegue che chi esegue la presentazione il 1° ottobre 2012 (si ricorda che quest'anno il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni slitta al 1° ottobre, essendo il 30 settembre una domenica) potrà compensare il credito Iva soltanto a partire dal 16 novembre 2012 .

In entrambi i casi i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva, annuale o infra annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti a utilizzare esclkusivamente i servizi telematici (Entratel o Fisconline) messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Resta fermo inoltre quanto stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 in merito al limite di compensabilità di 15mila euro, che opera se sulla dichiarazione annuale non è apposto il visto di conformità o l'attestazione dell'esecuzione dei relativi controlli.