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I poteri del curatore nel condordato fallimentare

Ai sensi della Legge fallimentare (articolo 136, R.D. 16.3.1942, n. 267), una volta omologato il concordato fallimentare, l'unico compito del curatore è quello di sorvegliarne l'adempimento (di concerto con gli altri organi della procedura).

Nel caso di fallimento riaperto per risoluzione del concordato fallimentare a causa dell'inadempimento degli obblighi assunti con la proposta di concordato, la legittimazione ad agire in giudizio per far valere la garanzia prestata da un terzo per l'esecuzione del concordato poi risolto non spetta al curatore del fallimento, ma ai singoli creditori ammessi al passivo prima del concordato. Secondo la Corte di cassazione (sentenza numero 22284 del 2016), sono infatti questi ultimi a conservare, in caso di riapertura del fallimento, il diritto di garanzia verso il terzo, nonostante la risoluzione del concordato.

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