Sei in: Risorse: Comunicati Stampa:

Comunicati Stampa

La cessione d'azienda con riserva della proprietà in caso di risoluzione del contratto

L'Agenzia delle Entrate (risoluzione numero 91 del 2016) ha fornito dei chiarimenti in merito alla risoluzione di un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore.

In via preliminare, l'Agenzia osserva che per l'ordinamento tributario sono irrilevanti la riserva di proprietà ai fini fiscali e il momento della stipula dell'atto quale presupposto impositivo. Da qui il disallineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale in tema di vendita con riserva di proprietà . La prima, infatti, stabilisce che il trasferimento della proprietà civilistica del bene avviene al pagamento dell'ultima rata del prezzo, mentre la seconda fissa appunto il trasferimento della proprietà fiscale del bene al momento della stipulazione dell'atto di vendita.

Da questo deriva che l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento comporterebbe ai fini fiscali un nuovo evento realizzativo (cessione d'azienda) di segno contrario rispetto al primo contratto di compravendita.

Pertanto, al momento dell'eventuale riconsegna dell'azienda in seguito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al provvedimento di urgenza, la società che si vede riattribuire il complesso aziendale deve attribuirgli un valore pari al valore normale dei beni che lo compongono e stornare il valore residuo del credito derivante dall'originario contratto di cessione per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata, come sopra determinato. Pertanto, se il valore dell'azienda è inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini Ires, e indeducibile ai fini Irap perché riguardante un fenomeno irrilevante per la determinazione del valore della produzione. Se, invece, il valore dell'azienda è superiore a quello residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile Ires e che risulterà, invece, irrilevante ai fini dell'Irap.

L'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennizzo convenzionale pattuito dalle parti da parte del giudice costituisce inoltre, per la società che aveva originariamente ceduto l'azienda, una sopravvenienza passiva deducibile. Tale sopravvenienza sarà indeducibile ai fini dell'Irap.

Con riguardo alla responsabilità in solido del cessionario per la cessione di azienda, considerato che la restituzione dell'azienda al cedente è fiscalmente qualificata come ulteriore trasferimento del complesso aziendale e coerentemente con l'indirizzo interpretativo della Cassazione si ritiene che la ratio della norma citata comporti anche nel caso trattato dalla risoluzione la responsabilità solidale dei soggetti interessati.

Infine, la risoluzione del contratto derivante da clausola risolutiva espressa è soggetta, in assenza di corrispettivo, all' imposta di registro nella misura fissa di Euro 200, mentre gli eventuali provvedimenti di urgenza di contenuto definitorio saranno soggetti a registrazione in termine fisso.

www.studioditeodoro.com

I nostri approfondimenti