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Comunicati Stampa

I redditi di fonte estera

Le persone fisiche residenti fiscalmente residenti in Italia sono tassate sui redditi ovunque prodotti (principio di tassazione su base mondiale).

La normativa interna, tuttavia, deve essere posta in relazione con quella prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, la quale potrebbe riservare la potestà impositiva solamente al Paese estero, solamente all’Italia, oppure a entrambi i Paesi con l’onere per quello di residenza del soggetto di concedere un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.

Se la potestà impositiva è riservata esclusivamente all’Italia, non è possibile scomputare le eventuali imposte subite all’estero.

Consideriamo, ad esempio, i redditi dei beni immobili.

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta.

In caso di difformità dei periodi di imposizione si deve far riferimento al periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

In sostanza, si deve utilizzare, anche in Italia, la base imponibile determinata nel Paese estero.

L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui gli immobili siano affittati ma non assoggettati a tassazione nello Stato estero. In questo caso, infatti, i redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese .

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