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Comunicati Stampa

I proventi da airbnb

Gli importi conseguiti attraverso la piattaforma telematica di intermediazione immobiliare Airbnb, per la locazione dell’unità abitativa sono da considerare redditi di natura fondiaria . Come tali, essi, sono da assoggettare a tassazione in base agli articoli 26 e 37 del Tuir. Secondo tali norme il canone va ridotto, forfettariamente del 5% a titolo di oneri e spese. Tale riduzione forfettaria tiene conto e sostituisce, quindi, anche la spesa di intermediazione riconosciuta all’intermediario.

Nel Modello Unico, pertanto, va dichiarato il canone al lordo di quest’ultima.

Nel caso in cui, invece, in base e tramite le procedure predisposte dall’intermediario, al locatore è dato modo di pattuire con il locatario la corresponsione di un canone libero da ogni gravame accessorio, ivi compresa la spesa di intermediazione (che in tal caso resterebbe esclusivamente a carico del locatario stesso), il contribuente proprietario dovrà tenere conto, ai fini dell’assoggettamento a Irpef, soltanto dell’importo del canone materialmente introitato, ferma restando l’applicazione della ordinaria riduzione forfetizzata del 5%.

E' evidente che le condizioni contrattuali pattuite costituiscono l’aspetto dirimente per assoggettare a tassazione il canone secondo l’una o l’altra delle modalità sopra indicate.

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