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Violazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi

Sulla base della normativa attuale non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso nei casi di violazione di omessa dichiarazione che, lo ricordiamo, scatta nel momento in cui è decorso il termine dei novanta giorni dalla scadenza originaria, in quanto l’unica norma disciplinante la fattispecie continua a essere l’articolo 13, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 472/97.

Inoltre, nel caso specifico, poiché l’eventuale presentazione unitamente al versamento delle relative imposte avverrebbe oltre il termine per l'invio di quella per il periodo successivo, non trova applicazione neanche la norma che prevede che, se la dichiarazione è trasmessa entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo, le sanzioni amministrative contemplate per l’omessa dichiarazione sono dimezzate, a condizione che non siano iniziati controlli di natura amministrativa (articolo 1 del Dlgs n. 471/97).

In ogni caso, quando sarà notificato l’avviso di accertamento le sanzioni potranno comunque essere oggetto di definizione al terzo dell’irrogato (ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 472/97).

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