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Comunicati Stampa

Termini di accertamento

La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato tacitamente la clausola di salvaguardia introdotta in favore dell’Amministrazione Finanziaria in relazione al raddoppio dei termini di accertamento. Tale raddoppio dovrebbe dunque scattare anche con riferimento al passato qualora la notizia di reato sia stata inviata in Procura entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

La giurisprudenza si è spesso pronunciata sull’argomento: da ultimo, le sentenze di alcune commissioni tributarie (Ctr Milano, n. 386/5/2016, Ctr Reggio Emilia, n. 90/2/2016, Ctp Firenze, n. 447/6/2016) hanno precisato che per gli accertamenti riferiti fino al periodo d’imposta 2015 il raddoppio dei termini risulta legittimo solo a condizione che la notizia di reato sia stata inoltrata entro il termine di scadenza ordinario, ovvero il 31.12 del 4° anno successivo ovvero il 31.12 del 5° anno in caso di dichiarazione omessa.

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