Comunicati Stampa
Società di comodo e in perdita sistematica
Entro il 2 luglio 2014 possono presentare l’interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo , le imprese che non possono avvalersi di alcuna causa di esclusione o disapplicazione.
Si ricorda che nel nostro ordinamento esistono due differenti situazioni verificandosi le quali i contribuenti societari possono incorrere nelle pesanti penalizzazioni della disciplina relativa alle c.d. “ società di comodo ”:
• quella, per così dire, tradizionale , che considera come tali le società che non superano il test di operatività previsto dall’articolo 30, comma 1, Legge 724 del 1994, il quale prevede che, qualora la media dei ricavi effettivi sia inferiore a quella dei ricavi convenzionali , la società sia conseguentemente tassata su un reddito minimo presunto , individuato mediante applicazione di specifici coefficienti di redditività agli asset dalla stessa posseduti. Più nel dettaglio, per verificare lo status di società non operativa è necessario effettuare il test di operatività di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, teso a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico - cosiddetti ricavi effettivi - sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione, alla media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali specificamente previsti dal citato comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate - cosiddetti ricavi presunti;
• quella, più recentemente introdotta dall'art.2, commi 36-decies e seguenti del D.L. 138/2011, delle società in c.d. “perdita sistematica”, il quale prevede che sono da considerarsi “società non operative”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, L. 724/1994, anche quelle che, indipendentemente dalla congruità dei ricavi conseguiti, hanno chiuso in perdita fiscale gli ultimi tre periodi d’imposta consecutivi , oppure le società che nello stesso arco temporale siano risultate « per due periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994 ». Nei confronti delle società in perdita sistematica, la disciplina sulle società di comodo opera a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo ai tre periodi di osservazione. Pertanto, chi si ritrova in perdita sistematica per il triennio 2010-2012 , in altri termini, sarà considerato in linea di principio “di comodo” con riguardo al periodo d’imposta 2013.