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Il rinvio è anche per il diritto annuale alla camera di commercio
Con l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014, la scadenza del 16 giugno per il versamento del saldo delle imposte 2013 e del primo acconto 2014 è stata prorogata a lunedì 7 luglio.
La proroga vale solo per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore .
Gli stessi contruibuenti, Dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
A tale riguardo, con una nota (la numero 113398) il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che l’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 stabilisce che il diritto annuale « è versato dai contribuenti, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte ». Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2014 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma sopra citata , ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 16 giugno 2014 , con la possibilità di effettuare il versamento entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.