Comunicati Stampa
Nell'accertamento vale la documentazione presentata in sede di contenzioso
Qualora in sede di contenzioso fiscale il contribuente produca la documentazione bancaria che fa decadere l'accertamento fiscale, non si applica l'articolo 32 del DPR 600/1973 (tale norma vieta, in sostanza, che possano essere valutati, a favore del contribuente, gli atti, notizie, documenti e dati non addotti o non trasmessi in risposta all’invito dell’ufficio) e, dunque la documentazione è ammessa. Anche se il contribuente non l'aveva, precedentemente, presentata in sede di ispezione amministrativa.
Insieme alla richiesta di esibizione della documentazione, l’ufficio è tenuto a fornire tale precisazione. Il fatto che il contribuente non abbia prodotto subito la documentazione giustifica l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria e, allo stesso tempo, non vieta al contribuente di produrla in sede contenziosa.
Questo è quanto chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza del 26 maggio scorso.