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Regolamento controllo impianti termici

PROVINCIA DI NAPOLI – CITTA’ METROPOLITANA AREA TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE MONITORAGGIO E TUTELA DELLE ACQUE, DIFESA DEL SUOLO, GESTIONE DEMANIO IDRICO, MONITORAGGIO E TUTELA DELL’ARIA, IMPIANTI TERMICI E CONTROLLO FONTI DI EMISSIONE Regolamento per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s. m. e i. e per le modalità di pagamento delle relative tariffe Art.1 - Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende: 1) per "legge 10/91", la legge 9 gennaio 1991, n. 10 avente per oggetto: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; 2) per "DPR 412/93", il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10»; 3) per "DPR 551/99", il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»; 4) per “DPR 380/01” il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; 5) per “D. L.vo 192/05” il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 6) per "norma UNI 10389", la normativa tecnica UNI attuativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e relativa a: «Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione»; 7) per “libretto di impianto” e “libretto di centrale” il documento di cui al comma 9 dell’Art.11 del DPR 412/93 sul quale vengono annotati il responsabile dell’impianto, le caratteristiche tecniche, i rapporti di controllo e manutenzione e le ispezioni da parte dell’ente locale. I libretti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 17 marzo 2003; 8) per "responsabile dell'impianto termico" o “utente”, il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.) dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a ispezione, così come individuato dall’Art. 1 comma 1, lettera j, e dall’Art. 11, comma 2 del DPR 412/93 e dall’Allegato A del D. L.vo 192/05. Il responsabile dell’impianto termico è la persona indicata come tale nel libretto di impianto o di centrale; 9) per “Ditta di manutenzione” la Ditta, abilitata ai sensi della Legge 46/90 lettere c) e/o e) , incaricata dall’utente di svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto termico secondo quanto previsto dall’Art.7 comma 2 del D. L.vo 192/05; 10) per "Rapporto di controllo tecnico" il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D. L.vo 192/05 - Allegato F, per gli impianti termici superiori o uguali a 35 kW, e Allegato G, per quelli inferiori a 35 kW; 11) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione; 12) per “ soggetto incaricato” dalla Provincia di Napoli la società convenzionata con la Provincia che dovrà soddisfare i requisiti minimi previsti dall’Allegato I del DPR 412/93 e dal D. L.vo 192/05 Allegato L comma 8. A tale società è demandata l’organizzazione di campagne informative (nel cui ambito predispone, produce e distribuisce il materiale informativo necessario), la pianificazione dei sopralluoghi, delle ispezioni e degli accertamenti documentali, l’assistenza agli utenti ed alle ditte di manutenzione. Il nominativo del soggetto incaricato dalla Provincia sarà riportato sui manifesti informativi, sugli opuscoli, sulle documentazioni tecniche nonché sul sito internet della società incaricata e su quello istituzionale della Provincia di Napoli. 13) per "Ispettore", il tecnico incaricato dalla Provincia di effettuare le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici; 14) per "Rapporto di Prova", il verbale conclusivo redatto dall’Ispettore al termine del sopralluogo. Art.2 - Campo di applicazione 2.1 – Il presente regolamento disciplina gli adempimenti connessi alle operazioni di manutenzione degli impianti termici e alle ispezioni periodiche di competenza dell’Ente ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del DPR 412/93, del DPR 551/99, del DPR 380/01 e del D. L.vo 192/05. 2.2 – Le ispezioni vengono effettuate nei 77 comuni della provincia di Napoli con meno di 40.000 abitanti: Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Procida, Qualiano, Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Trecase, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla. I Comuni non in elenco, per i quali si dovesse registrare una diminuzione della popolazione residente al di sotto dei 40 mila abitanti, saranno considerati inseriti automaticamente nell’elenco previo comunicazione dell’Ente Provincia al Sindaco del Comune in oggetto salvo attività analoghe già in corso. 2.3 – Il presente regolamento disciplina le ispezioni sugli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda, nonché i connessi accertamenti documentali. 2.4 - Le stufe, i caminetti, i radiatori individuali e gli scaldacqua unifamiliari a servizio di singole unità immobiliari, con potenza nominale del focolare complessiva maggiore o uguale a 15 kW, individuati altresì come impianti termici ai sensi dell’Allegato A del D. L.vo 192/05, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dal D. L.vo 192/05, e delle relative norme UNI, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. 2.5 - Sono comunque esclusi dal campo di applicazione gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili. Art.3 – Tariffe 3.1 – Le tariffe che gli utenti degli impianti termici dovranno versare alla Provincia di Napoli unitamente alla presentazione del rapporto di controllo tecnico previsto all’Art. 1 punto 10) sono quelle di seguito riportate: - per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: € 10, 00 (validità quadriennale) - per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW: € 10, 00 (validità annuale) - per impianto termico con potenza uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW: € 15, 50 (validità annuale) - per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 23, 00 (validità annuale) - per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 32, 50 (validità annuale) - per generatori di calore addizionali oltre il primo: € 10, 00 (validità annuale) 3.2 – Le tariffe per le ispezioni di quegli impianti per i quali non sia stato inviato il rapporto di controllo tecnico entro i termini previsti dalla normativa di cui ai successivi Artt. 4 e 5, sono quelle di seguito riportate: - per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: € 77, 00 - per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW: € 78, 00 + € 1, 00 per ciascun kW superiore a 35 - per impianto termico con potenza uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW: € 155, 00 - per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 230, 00 - per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 325, 00 - per generatori di calore addizionali oltre il primo: € 60, 00 3.3 – Le tariffe, nel caso sia necessario procedere ad una seconda ispezione di un impianto, sono quelle di seguito riportate: - € 40, 00 per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW - € 50, 00 per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 70 kW - € 70, 00 per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 70kW e inferiore a 116 kW - € 90, 00 per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116kW e inferiore a 350 kW - € 100, 00 per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW - € 25, 00 per generatori di calore addizionali oltre il primo 3.4 – Le tariffe entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento. Art.4 – Rapporti di controllo tecnico per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW 4.1 - Ai sensi del D. L.vo 192/05 il rapporto di controllo tecnico, conformemente al modello definito Allegato G, sostituisce integralmente il precedente allegato H (D.P.R. 551/99) a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (8 ottobre 2005). 4.2 - L’allegato G, redatto in occasione dell’ultima operazione di controllo e di eventuale manutenzione e di verifica del rendimento di combustione, che comprova il rispetto delle norme vigenti, deve essere trasmesso alla Provincia di Napoli (o al soggetto incaricato dalla Provincia). L’allegato G deve essere inviato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per la prima volta entro e non oltre il 31.12.06. Dopo tale data l’invio dovrà avvenire con cadenza quadriennale (a partire dalla data riportata sull’ultimo Allegato inviato) ed entro 30 giorni dalla data di compilazione dell’Allegato stesso. 4.3 – L’Allegato G dovrà essere corredato del pagamento previsto all’Art. 3.1 ed inviato con le modalità previste al successivo Art.6. 4.4 - Con l’invio dell’Allegato G, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte della Provincia di Napoli (o del soggetto incaricato dalla Provincia) sono a titolo gratuito per i successivi quattro anni, con decorrenza dalla data riportata sull’Allegato G. 4.5 - Qualora l’utente non abbia provveduto a trasmettere un nuovo allegato G entro la scadenza del quarto anno, e comunque prima della ricezione dell’avviso di ispezione, la stessa sarà a titolo oneroso e pertanto l’utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.2. 4.6 - In assenza dell’Allegato G le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell’impianto incorre nelle sanzioni previste dall’Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000. 4.7 - La Ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l’Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l’Allegato G. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni, previste dall’Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000. 4.8 - Per continuità con le norme previgenti (D.P.R. 412/93 e s.m.i.) ed il precedente regolamento provinciale ed in attuazione del D. L.vo 192/05, gli adempimenti per l’anno 2006 sono differenziati in relazione a quanto ad oggi prodotto dagli utenti: 4.8.1 - Utenti che hanno aderito alla campagna di autodichiarazione di avvenuta manutenzione per il biennio 2003 – 2004 (scadenza prevista per la consegna dell’allegato H: 31 maggio 2005) Gli utenti devono inviare l’Allegato G, unitamente al pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.1, entro il 31.12.06. Le eventuali ispezioni da parte dell’Ente eseguite entro il 31.12.06 saranno a titolo gratuito. 4.8.2 - Utenti che hanno erroneamente inteso di aderire alla campagna di autodichiarazione di avvenuta manutenzione per il biennio 2003 – 2004 inviando l’allegato H unitamente al pagamento del relativo bollettino oltre il termine previsto del 31 maggio 2005 Gli utenti devono inviare l’Allegato G, unitamente al pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.1, diminuita dell’importo del bollettino erroneamente corrisposto, entro il 31.12.06. Le eventuali ispezioni da parte dell’Ente eseguite entro il 31.12.06 saranno a titolo oneroso e pertanto l’utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.2. 4.8.3 - Utenti che non hanno aderito alla campagna di autodichiarazione di avvenuta manutenzione per il biennio 2003 – 2004 pur avendo provveduto a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione in accordo con la normativa vigente Gli utenti devono inviare l’Allegato G, unitamente al pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.1, entro il 31.12.06. Qualora l’utente non provveda a trasmettere l’allegato G, prima della ricezione dell’avviso di ispezione, l’ispezione sarà a titolo oneroso e pertanto l’utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.2. 4.8.4 - Utenti che non hanno aderito alla campagna di autodichiarazione di avvenuta manutenzione per il biennio 2003 – 2004 e non hanno provveduto a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle norme, e per non incorrere nelle sanzioni previste, gli utenti devono provvedere a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione e ad inviare l’Allegato G, unitamente al pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.1, entro il 31.12.06. Qualora l’utente non provveda a trasmettere l’allegato G, prima della ricezione dell’avviso di ispezione, la stessa sarà a titolo oneroso e pertanto l’utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento dell’onere previsto all’Art. 3.2.
Art.5 – Rapporti di controllo tecnico per gli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW 5.1 - Ai sensi del D. L.vo 192/05 il rapporto di controllo tecnico, conforme all’Allegato F, redatto in occasione redatto in occasione dell’ultima operazione di controllo e di eventuale manutenzione e di verifica del rendimento di combustione, che comprova il rispetto delle norme vigenti, deve essere trasmesso alla Provincia di Napoli (o al soggetto incaricato dalla Provincia). L’allegato F deve essere inviato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per la prima volta entro e non oltre il 31.12.06. Dopo tale data l’invio dovrà avvenire con cadenza annuale (a partire dalla data riportata sull’ultimo Allegato inviato) ed entro 30 giorni dalla data di compilazione dell’Allegato stesso. 5.2 – L’Allegato F dovrà essere corredato del pagamento previsto all’Art. 3.1 ed inviato con le modalità previste al successivo Art.6. 5.3 - Con l’invio dell’Allegato F, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte della Provincia di Napoli (o del soggetto incaricato dalla Provincia) sono a titolo gratuito per un anno a decorrere dalla data riportata sull’Allegato F. 5.4 – Il responsabile dell’impianto è tenuto a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione entro la data di accensione prevista per la fascia climatica relativa al comune in cui è installato l’impianto. 5.5 - In assenza delle operazioni di controllo e manutenzione previste dalla normativa vigente il responsabile dell’impianto incorre nelle sanzioni previste dall’Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000. 5.6 - La Ditta di manutenzione al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l’Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l’Allegato F. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni previste dall’Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000. 5.7 – Qualora il responsabile dell’impianto non provveda ad inviare l’Allegato F nei termini indicati, l’impianto termico sarà soggetto ad ispezione a titolo oneroso con la tariffa prevista all’Art. 3.2 (differenziata per potenzialità). Art.6 – Rapporti di controllo tecnico - modalità di pagamento delle tariffe - invio della documentazione 6.1 – La Provincia di Napoli (o il soggetto incaricato dalla Provincia) provvede alla predisposizione e stampa dei rapporti di controllo tecnico, in conformità con gli Allegati F e G del D. L.vo 192/05. Gli Allegati, comunque disponibili sul sito ufficiale della Provincia e del soggetto incaricato dalla Provincia, saranno distribuiti gratuitamente agli utenti che ne facciano richiesta e alle ditte che parteciperanno al “bollino prepagato” di cui al successivo Art. 12. Gli Allegati F e G dovranno essere inviati alla Provincia di Napoli (o al soggetto incaricato dalla Provincia), con le cadenze previste agli Artt. 4 e 5, unitamente alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Le tariffe, previste all’Art.3.1, potranno essere corrisposte all’Ente in due diverse modalità: a) tramite versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 38579637 intestato alla “Amm.ne Prov.le di Napoli Servizio Tesoreria Impianti Termici” con l’indicazione della causale “risorsa 3013130: Impianto termico sito nel comune di …..… in Via ………….” (l’indirizzo, completo, dovrà essere quello riportato nel relativo Allegato F o G) cod. dell’impianto (da compilare se noto). Il nominativo riportato sul bollettino dovrà essere quello del responsabile dell’impianto; b) tramite “bollino prepagato”, di pari importo, in distribuzione alle ditte di manutenzione abilitate che partecipano alla specifica iniziativa, come meglio descritta all’Art. 12. 6.2 – Gli impianti per i quali sia stato prodotto nei tempi e nei modi corretti il relativo Allegato potranno essere sottoposti ad ispezione a campione, a titolo gratuito entro il periodo di vigenza dell’Allegato. 6.3 – Qualora l’utente, pur trasmettendo l’Allegato, non effettui il versamento della tariffa, o lo effettui in forma ridotta, il medesimo verrà ritenuto inefficace ai fini della procedura di ispezione e l’impianto potrà essere ispezionato a titolo oneroso. Art.7 – Accertamenti documentali: integrazioni, controlli d’ufficio, responsabilità 7.1 - Qualora il Rapporto di controllo tecnico (All. G o F), in fase di accertamento, risultasse mendace, o i dati in esso contenuti tecnicamente incongruenti o incompleti, la Provincia di Napoli (o il soggetto incaricato dalla Provincia) potrà convocare ovvero contattare ovvero chiedere per iscritto al manutentore di integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’anomalia riscontrata, senza oneri aggiuntivi per l’utente. 7.2 - Se viceversa l’impianto non risultasse in regola per cause documentate imputabili all’utente, lo stesso dovrà produrre la documentazione, nei modi previsti dall’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la messa in regola delle anomalie riscontrate entro 30 giorni dalla data della comunicazione. 7.3 – La produzione della documentazione tecnica integrativa prevista ai punti 7.1 e 7.2 non deve essere accompagnata dalla tariffa di cui al punto 3.1. 7.4 – Trascorso il termine di 30 giorni, previsto per la messa in regola dell’impianto, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, l’impianto termico verrà sottoposto a ispezione d’ufficio a titolo oneroso e l’utente dovrà corrispondere la tariffa prevista al precedente Art.3.2 (verrà assoggettato invece al versamento dell’integrazione atta a coprire l’intera tariffa prevista al precedente Art.3.2, se ha provveduto a versare la tariffa prevista per l’invio dell’Allegato). Ai sensi dell’Art.15 comma 5 e 6 del D. L.vo 192/05, si potrà provvedere ad emettere sanzione amministrativa nei confronti rispettivamente del responsabile dell’impianto e della Ditta di manutenzione, nonché a darne comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7.5 - Nel caso in cui l’accertamento documentale rilevi una presunta grave anomalia che possa pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose, verranno informate le autorità competenti in materia di incolumità e di igiene pubblica. Art.8 – Ispezioni - modalità 8.1 – Come previsto all’Allegato L comma 11 del D. L.vo 192/05, le ispezioni devono essere programmate al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di Legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, per almeno il 5 % su base annua degli impianti termici presenti sul territorio. Inoltre le ispezioni a campione devono dare priorità agli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione, nonché a quelli più vecchi o che presentino maggiore criticità. 8.2 - Le ispezioni sono effettuate previo preavviso all’utente, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R nella quale è indicata la data e l’ora della visita. 8.3 - La comunicazione, nel caso in cui l’utente sia tenuto al pagamento della tariffa prevista all’Art. 3.2, riporta in allegato il bollettino di pagamento preintestato e contiene indicazioni in merito a: - importo del corrispettivo; - termine per effettuare il pagamento; - tasso da applicare a titolo di interessi moratori in caso di pagamento effettuato fuori dal predetto termine; - informazione che, decorso il termine per il pagamento, si provvederà all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento alla data di iscrizione a ruolo. 8.4 – Qualora l’utente non fosse disponibile per l’ispezione dell’impianto (per dismissione o inesistenza dello stesso, o per la data e l’ora prestabilite) dovrà contattare la Provincia di Napoli (o il soggetto incaricato dalla Provincia) nei modi indicati nella lettera di avviso, entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della stessa, per concordare una nuova data ovvero per annullare la visita ispettiva. 8.5 – Il personale tecnico del soggetto incaricato dalla Provincia, addetto alle ispezioni, ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità. 8.6 – I risultati delle ispezioni, a campione o d’ufficio, sono riportati su apposito rapporto, conforme alla normativa tecnica vigente, predisposto e approntato dalla Provincia di Napoli (o dal soggetto incaricato dalla Provincia in accordo con le indicazioni della stessa), redatto in triplice copia, sottoscritto dal personale preposto all’ispezione, che se ne assume la responsabilità, e dall’utente per ricevuta. L’utente è tenuto a fornire le generalità del responsabile dell’impianto (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza) al fine della completa compilazione del rapporto. Nel caso in cui non sia presente il libretto di impianto o di centrale, o non vi sia stato riportato il nominativo del responsabile, il rapporto tecnico di ispezione dovrà riportare le generalità complete dell’intestatario del contratto di fornitura del combustibile. 8.7 – Una copia del rapporto di ispezione è rilasciata all’utente e dovrà essere allegata al “libretto di impianto” o “di centrale” di cui al comma 9 dell’Art. 11 del DPR 412/93 come modificato con il DM 17/03/2003. La copia rilasciata al responsabile dell’impianto costituisce documento valido per comprovare l’avvenuta ispezione. 8.8 – Qualora l’ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie il cui accertamento è di specifica competenza dell’Ente Provincia (mancata manutenzione o carenze manutentive, rendimento di combustione inferiore al limite, indice di Bacharach e/o monossido di carbonio oltre il limite di Legge, ed in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo del rendimento di combustione), l’ispettore segnalerà sul rapporto che entro il periodo di gg. 90 l’utente dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e comunicare con Raccomandata A.R. alla Provincia di Napoli (o al soggetto incaricato dalla Provincia) l’avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica regolarmente sottoscritta per responsabilità dal manutentore. 8.9 – Nel caso di riscontro di insufficiente rendimento di combustione, l’utente, qualora l’impianto non sia riconducibile ai valori di rendimento previsti dalla normativa vigente nemmeno con specifiche operazioni di manutenzione, è tenuto alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ultima verifica. Dell’impossibilità di riportare il rendimento nei parametri previsti dalla Legge e quindi della necessità di sostituire il generatore di calore l’utente dovrà informarne la Provincia di Napoli (o il soggetto incaricato dalla Provincia) con Raccomandata A.R. entro i 90 gg. previsti, comunicando successivamente l’avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica ed assunzione di responsabilità redatta da ditta e/o tecnico abilitato. 8.10 – Allo scadere dei 90 gg., se l’utente non ha provveduto a comunicare la regolarizzazione dell’impianto, può incorrere nelle sanzioni previste dall’Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, come precisato al successivo Art.9. 8.11 – Nel caso in cui il responsabile abbia prodotto documentazione tecnica che il soggetto incaricato dalla Provincia valuti non idonea, incompleta od insufficiente, si provvederà ad una nuova ispezione dell’impianto, con le stesse modalità previste per la prima visita, con addebito, a titolo di rimborso spese, secondo le tariffe previste all’Art. 3.3. La Ditta di manutenzione incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall’Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05 e ne verrà data comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8.12 - Qualora l’ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie che pregiudicano la sicurezza dell’utente o la pubblica incolumità il soggetto incaricato dalla Provincia ne dà comunicazione alla Provincia entro i 7 gg. successivi alla ispezione stessa. L’Ente provvede ad informarne l’autorità pubblica competente. Art.9 – Sanzioni amministrative 9.1 - In assenza della comunicazione di avvenuta regolarizzazione la Provincia intenderà che detta regolarizzazione non è stata perfezionata nei termini perentori assegnati. Provvederà pertanto alla notifica delle violazioni, riscontrate in sede di ispezione, con le modalità e i termini indicati all’Art.14 comma 2 della L. 689/81. 9.2 - Contestualmente si potrà procedere – ove possibile e ritenuto opportuno - alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell’energia come previsto dal comma 6 dell’Art.16 del Dlgs 164/00. 9.3 – Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D. L.vo 192/05 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L.689/81. 9.4 - I destinatari della contestazione, ai sensi dell’Art.16 della stessa L. 689/81, possono provvedere al pagamento, nei confronti dell’Ente erogatore della sanzione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. dalla notifica di contestazione. Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione. 9.5 – Il responsabile dell’impianto che non ottemperi a quanto previsto all’Art.7 comma 1 del D.L.vo 192/05, incorre nelle sanzioni secondo i seguenti livelli di gravità (dal I al III in ordine crescente): a) anomalie tecnico-documentali (mancanza del libretto di impianto o centrale e/o incompletezza dei dati, mancanza dei rapporti di ispezione tecnico previsti dalla normativa) – livello I b) mancata o incompleta manutenzione dell’impianto, impossibilità ad effettuare l’analisi dei fumi e calcolare il rendimento – livello II c) superamento dei limiti previsti per il monossido di carbonio e per il Bacharach, rendimento inferiore a quanto previsto per Legge – livello III. 9.6 – Il manutentore che non ottemperi a quanto previsto all’Art.7 comma 2 del D.L.vo 192/05 incorre nelle sanzioni previste all’Art. 15 comma 6 del medesimo decreto. 9.7 - Entro il termine di 30 gg. dalla data della notifica gli interessati possono far pervenire al soggetto irrogatore una richiesta di audizione alla quale si potranno allegare scritti difensivi e documentazione utile a contestare la sanzione. 9.8 – Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede secondo Legge. Art.10 – Addebito per ispezioni non effettuate 10.1 – Qualora l’ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili all’utente dell’impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l’effettiva impossibilità, con comunicazione alla Provincia (o al soggetto incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, sarà comunque addebitata la tariffa prevista al precedente Art.3.2 e l’ispezione sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e le tariffe di cui al precedente Art.3.3. 10.2 – Qualora l’ispezione riguardi impianti per i quali siano pervenuti gli Allegati F e G (come previsto agli Artt. 5 e 6), e non possa essere effettuata per causa imputabile all’utente dell’impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l’effettiva impossibilità con comunicazione alla Provincia (o al soggetto incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e la tariffa di cui al precedente Art.3.3. 10.3 – In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell’utente oltre all’addebito pari alla somma delle tariffe di cui all’Art.3, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell’energia come previsto dal comma 6 dell’Art.16 del D. L.vo 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell’impianto, verrà informata l’autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso. 10.4 – Qualora l’ispezione non abbia luogo a causa della inesistenza e/o dismissione dell’impianto, ovvero l’impianto di cui trattasi è inserito in un ciclo produttivo, e ciò non sia stato precedentemente comunicato dall’utente alla Provincia (o al soggetto incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, verrà richiesto all’utente il pagamento di una tariffa, a titolo di parziale rimborso per la mancata ispezione, di:
  • € 20, 00 per utenze assimilabili, per tipologia e potenza, a quelle di abitazioni unifamiliari;
  • € 60, 00 per tutte le altre utenze.
10.5 – La competente Direzione della Provincia si riserva di controllare, con la collaborazione funzionale del Corpo di Polizia Provinciale e di altro personale competente, tutti gli impianti per i quali sono state effettuate dichiarazioni di inesistenza dell’impianto e/o di dismissione, nonché gli impianti per i quali è stato riscontrato il reiterato rifiuto e assenza dell’utente. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente. Art.11 – Riscossione coattiva 11.1 – Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la data prevista per l’ispezione. Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine previsto, si potrà provvedere entro i successivi 90 giorni con pagamento maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale. 11.2 – Decorso il termine di 90 giorni il soggetto incaricato dalla Provincia trasmette alla competente Direzione gli elenchi relativi ai soggetti inadempienti e per i quali sono scaduti i termini per i pagamenti. 11.3 – Sulla base di tali elenchi la Direzione competente provvede alla riscossione coattiva sia delle somme dovute e non corrisposte che degli interessi maturati per Legge, mediante iscrizione a ruolo dei relativi nominativi. Art.12 – Bollino prepagato 12.1 – La Provincia di Napoli, o il soggetto incaricato dalla Provincia, predispone e distribuisce il “bollino prepagato” alle ditte di manutenzione che aderiscono all’iniziativa. Il bollino viene prepagato mediante versamento alla Amministrazione Provinciale di Napoli, non può essere ceduto, non può essere contraffatto, riporta un numero di serie attribuito alla Ditta di manutenzione che lo acquista e deve essere successivamente compilato con il numero di “Codice Impianto” attribuito allo specifico impianto termico dal soggetto incaricato dalla Provincia. Il bollino è esente da IVA ai sensi dell’Art.4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale) e viene rilasciato all’utente dell’impianto termico a titolo di quietanza. 12.2 - La Provincia di Napoli autorizza le ditte di manutenzione regolarmente iscritte alla Camera del Commercio alle categorie merceologiche abilitate ad operare nella installazione e manutenzione degli impianti termici e per le specifiche lettere della Legge 46/90 alla apposizione del “bollino prepagato” ed alla consegna alla Provincia di Napoli, o al soggetto incaricato dalla Provincia, degli Allegati F e G compilati e corredati del relativo bollino. Il Responsabile della Ditta di manutenzione trasmette domanda di autorizzazione alla Provincia di Napoli, sottoscrivendo contestualmente l’apposito disciplinare. La Provincia di Napoli si riserva di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione se la ditta non rispetta il disciplinare sottoscritto od il presente regolamento. 12.3 – Tutte le autorizzazioni rilasciate alle Ditte di manutenzione durante l’ultima campagna di autocertificazione sono nulle. Pertanto per essere autorizzati al rilascio del bollino prepagato le Ditte devono riformulare apposita domanda di partecipazione e sottoscrivere un nuovo disciplinare, nel quale sarà riportata la scadenza dell’autorizzazione stessa. 12.4 – Le Ditte di manutenzione ed installazione che non partecipano alla iniziativa del bollino possono svolgere comunque le attività previste per la loro categoria, ivi compresa la manutenzione degli impianti termici e l’analisi dei fumi, e provvedere a quanto previsto agli Artt. 5 e 6. 12.5 – Tutte le Ditte di manutenzione sono comunque tenute al rispetto del presente regolamento.