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Cambio nome e marcature ce


Il tema di molte trasmissioni televisive è: cambio vita, vado in campagna o qualcosa del genere, spesso coinvolto e immaginato, molti pensano che questa "facilità" si possa applicare anche al commercio: cambio nome e la CE marchio rimane lo stesso.

Tuttavia, il Codice Civile e quello Penale prevedono un'altra ipotesi: chiunque effettua vendite a proprio nome è considerato a tutti gli effetti un "produttore" ed è quindi responsabile solo civilmente e penalmente dei prodotti che vende.

CAMBIARE NOME SULL’ETICHETTA DI UN PRODOTTO NON È SUFFICIENTE?

Certo, è sufficiente essere pienamente responsabili di quel prodotto, anche se molte persone pensano che questo sia un comportamento "intelligente", ottengono solo vantaggi finanziari e il problema è ancora del produttore originale, la verità è esattamente l'opposto.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI CHI FA IL REBRANDING O, PER DIRLA IN ITALIANO, DI CHI CAMBIA IL NOME SU UN PRODOTTO?

Cambiare il nome sui documenti che accompagnano un prodotto, per motivi chiaramente commerciali, comporta di dichiararsi esplicitamente “fabbricanti” di quel prodotto e quindi assumerne tutti gli oneri , oltre che gli onori .

ATTENZIONE

In alcuni casi il rebranding è una scelta volontaria, mentre in altri è un fatto assolutamente automatico. Per gli importatori che trattano prodotti di produttori al di fuori dell'UE senza un rappresentante autorizzato, diventare un produttore non è un'opzione per il rebranding, ma un obbligo.

Rebranding significa cambiare il marchio, e quindi il marchio, per i prodotti europei è un'opzione, per i prodotti extra UE può essere un obbligo automatico. Senza un organismo europeo responsabile del prodotto, non ci sarebbero rivenditori e distributori, solo il "produttore" lo sapesse o no.

I DISTRIBUTORI E I RIVENDITORI SONO UN ESEMPIO DI REBRANDING?

No, perché il loro nome compare sempre o deve comparire accanto al nome del produttore, ma si deve notare che "produttore" sì. Un produttore extra UE senza un rappresentante autorizzato non è un "produttore" e quindi non può avere un rivenditore o un distributore.

LO SAPEVI CHE…

Anche i rivenditori e distributori di prodotti a marchio ufficiale conformi al soggetto europeo sono responsabili della sicurezza del prodotto e della corretta marcatura CE, che devono verificare prima di immettere il prodotto sul mercato dell'UE.

È LEGALE FARE IL REBRANDING?

Sì, purché lo si faccia a norma di legge, cioè seguendo regole chiare.

TI SERVE AIUTO SULLA MARCATURA CE DEL TUO PRODOTTO?

Per essere in regola con le leggi in vigore, ricorda che devi predisporre il FASCICOLO TECNICO per ciascuno dei prodotti che immetti all’interno del mercato comunitario.

Tale documentazione deve essere completa in tutte le sue parti, inclusa l’analisi dei rischi.

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