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Comunicati Stampa

Il versamento degli acconti e la compensazione con importi a credito

In occasione del versamento degli acconti in scadenza il giorno 30.11 appare opportuno sottolineare che gli stessi possono essere versati anche mediante l’istituto della compensazione, cioè mediante l’esposizione nella colonna a credito di importi maturati in eccedenza da parte del contribuente. Ciò al fine di compensare le somme a debito.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in 516.456, 90 euro per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
Fiscal Focus - 21.11.2016