Sei in: Risorse: Comunicati Stampa:

Comunicati Stampa

Statuto - ii parte

19.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

19.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

19.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

19.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, e' approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della Legge 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

20.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

20.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superIore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta); queste possono essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

22.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

22.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria.

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

23.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

23.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,

- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;

- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della Legge 31.1.1992 n. 59.

23.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

23.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

23.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;

i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

23.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

23.8 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della Legge 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

24.1 Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) il Revisore, se nominato;

e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

DECISIONI DEI SOCI

25.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

25.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

25.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

25.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

25.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

25.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26.1 L'Assemblea:

a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;

f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

h) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

m) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

n) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

o) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

26.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

26.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

27.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

28.1 Le votazioni devono essere palesi.

29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

29.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

29.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

29.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.

29.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

29.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrano, due scrutatori.

29.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

29.8 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

29.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

29.10 Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

e) sugli oggetti di interesse comune.

29.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 Legge 59/1992.

ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da due membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

30.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

30.3 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

30.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

30.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

30.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

30.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

30.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

30.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

30.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

30.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

30.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

30.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

30.17 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

30.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

31.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

31.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.