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Lo statuto de il grappolo onlus - i parte

ALLEGATO "A" AL N. 3459/1462 di REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

Il Grappolo

società cooperativa a responsabilità limitata O.N.L.U.S.

in breve IL GRAPPOLO onlus

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della Legge 8.11.1991 n. 381 e nel rispetto delle norme di cui alla legge 460 del 1997.

1.2 La sede della società è posta in Via Pisani, 10 a Limbiate (Mi).

1.3 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in

via prevalente e nei limiti consentiti dalla Legge 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3.3. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

4.2 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

servizi educativi, ludici e ricreativi per l'infanzia, formazione pedagogica volta al sostegno della genitorialità e a tutti coloro che sono in contatto con il mondo dei minori, iniziative varie volte al sostegno dell'attività primaria della cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne

gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purchè iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere almeno nove.

6.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.7 Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992;

b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

c) i soci fruitori i quali in base alle proprie esigenze o condizioni personali, famigliari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

6.8 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.9 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.10 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sottoscrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.11 La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

6.12 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonchè di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

9.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

10.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. 17.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

17.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

17.4 La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

17.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

17.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

17.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

18.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

18.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.