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Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse

Decreto del Ministero dell'Interno del 01/02/1986

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio
di autorimesse e simili, allegate al presente decreto.
Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


0. Definizioni.
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i
soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza
del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i
soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è
la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle
lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e
alla manovra degli autoveicoli con servizi annessi. Non sono considerate
autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata
all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.
Autosilo: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli
autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di
superficie non superiore a 40 mq.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e
la superficie specifica di parcamento.
Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo
scoperto dal quale si accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o
lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture
di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o
cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non
inferiore a m 3, 5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano
sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio
avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE
predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di
incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su
spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie,
stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti,
uffici, guardiania, alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al parcamento
di ogni autoveicolo.

1. Generalità
1.0. Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire
la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i
rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero,
all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si
intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.

1.1. Classificazione
1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed
eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e
funzionalmente separati da questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si
classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di
riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di
riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti
norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di
riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza
del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0, 6
m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0, 5 m.
1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse
e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero
che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60%
della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della
superficie in pianta;
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e
simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai
fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante
l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili
si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate
al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che
comportino variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno,
superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 mq.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate
le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di
autorizzazione a costruire.
E' in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle
esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a
box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero,
si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle
di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del
titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo
dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.

2. Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:
- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R
60 e, se di separazione, almeno REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione,
facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con
porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le
comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o
infiammabili;
- la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a
1/30 della superficie in pianta del locale;
- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture
almeno del tipo REI 30;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire
anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel
serramento di chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a
nove:
- le strutture verticali o orizzontali devono essere realizzate con materiali
non combustibili;
- la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della
superficie in pianta;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture
realizzate con materiali non combustibili;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire
anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero
anche con numero di box superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1. se miste e 2.2. se
isolate.
2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore
a 40 mc, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero
di non più di due autoveicoli.

3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.
3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto
piano interrato o il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento.
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici
adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. E' consentito che tali
strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da
impianto fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di
spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture
di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
3.2. Altezza dei piani.
L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2, 4 m con un minimo di 2 m sotto
trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1, 8 m.
3.3. Superficie specifica di parcamento.
La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:
20 mq per autorimesse non sorvegliate;
10 mq per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40
mc è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non
più di due autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno
essere osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1. Strutture dei locali.
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non
separanti non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere
di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui
ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di
cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI
180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e
verticali non di separazione possono essere non combustibili.
3.5. Comunicazioni.
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali
destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non
elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile
abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con
porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali
di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di
porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato
possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno,
anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di
autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89,
90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato
possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30
novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione
di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e
80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal
decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6. Sezionamenti.
3.6.1. Compartimentazione.
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in
compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente
tabella:

PianoFuori TerraSotterranee
MisteIsolateMisteIsolate
Aperte ChiuseAperte ChiuseAperte ChiuseAperte Chiuse
Terra






7°7500 5000
5500 3500
5500 3500
3500 2500
3500 2500
2500
2500
2000 10000 7500
7500 5500
7500 5500
5500 3500
5500 3500
5000 2500
5000
4000
5000 2500
3500 2000
2000 1500
1500
1500
1500

7000 3000
5500 2500
3500 2000
2500 1500
2000 1500
2000 1500



Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a
condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella
risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani
della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente
quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più
basso per quelle fuori terra nè che le singole superfici per piano eccedano il
75% di quelle previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato
e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate
possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico;
oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse
chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento
automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori
terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti
fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono
essere sempre protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con
strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti
di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a
chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli
ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate
con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo
almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli
autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4, 5 m e a 5 m nei tratti
antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi.
3.7.0. Ingressi.
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie,
piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.
Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in
corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli
autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4, 5 x 5, 5 m, deve avere le stesse
caratteristiche costruttive dell'autosilo.
3.7.2. Rampe.
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso
unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio
senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4, 5 m.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di
ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da
unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra
descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di
curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8, 25 m per le
rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.
3.8. Pavimenti.
3.8.0. Pendenza.
I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in
collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione
di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli
ed impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi.
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di
accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei
pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento
all'altro.
3.9. Ventilazione.
3.9.0. Ventilazione naturale.
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale
costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo
da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del
calore e dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di
aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza
reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1. Superficie di ventilazione.
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad
1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è
previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una
frazione di tale superficie - non inferiore a 0, 003 mq per metro quadrato di
pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini
e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza
della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o
all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata
per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso
l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di
superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica.
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di
ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di
autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
primo piano 125;
secondo piano 100;
terzo piano 75;
oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale
va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di
autoveicoli superiori a 250.
3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche.
La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a
tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed
azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle
uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla
contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o
dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente
predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini
indipendenti per ogni piano o di tipo "shunt" aventi sezione non inferiore a 0, 2
mq per ogni 100 mq di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del
fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere
installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per
l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o
automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele
infiammabili di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono
essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria
degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione
naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo
di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione
di allarme e, ove necessario di azionamento dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO
superiori a 100 p.p.m.;
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle
concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.;
c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele
infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è
sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale
pari ad 1 mq ogni 200 mc di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi
una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di
smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni
piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di
m 10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
3.10.0. Densità di affollamento.
La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai
fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad
una persona per ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento (0, 1 persone/mq) per
le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 mq di superficie lorda
di pavimento (0, 01 persone/mq) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1. Capacità di deflusso:
1) 50 per il piano terra;
2) 37, 5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita.
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di
uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in
luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati
dotati di congegni di facile apertura dall'interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita.
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento
ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non
inferiore a due moduli (1, 2 m)
Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza
inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0, 6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto
dell'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra
il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi
carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite.
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo
da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è
protetta da impianto di spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali
uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è
inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita
anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini
dell'esodo.
3.10.7. Scale - Ascensori.
Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32
m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le
autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono
ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili
con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere
raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto
dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.

4. Impianti tecnologici.
4.1. Impianti di riscaldamento.
Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:
radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se
l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei
generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di
soli autoveicoli di tipo Diesel.

5. Impianti elettrici.
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di
autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere
realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo,
devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da
sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale.
In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le
seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di
sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.
6.1. Impianti idrici antincendio.
6.1.0. Caratteristiche.
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a
cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni
cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli
deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o
frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di
tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle
scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano
dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non
inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra,
se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo,
devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
6.1.1. Custodia degli idranti.
La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita
di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore
rispettivamente a 0, 35 m e 0, 55 m ed una profondità che consenta di tenere, a
sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo
approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto
dell'area protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse.
La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali
equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei
servizi sanitari.
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al
bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di
distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione
di almeno 2 bar. L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale
determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50%
degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell'impianto.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino. Può
essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con
apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le
caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà
essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con
continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco.
L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco
per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto
ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacità della riserva idrica.
La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento
dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione
prescritte in precedenza.
6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a
pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore
aperto per erogazione di acqua/schiuma.
6.2. Mezzi di estinzione portatili.
Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo approvato"
per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a
"21 A" e "89 B" .
Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per
i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno
ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione
ben visibile e di facile accesso.

7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di
larghezza non inferiore a 1, 5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di
fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti.
7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono
avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione.
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere
realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale
raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso
delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra
natura.
7.4. Impianti idrici antincendio.
Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante
ogni cento autoveicoli o frazione.

8. Servizi annessi.
8.1. Generalità.
E' consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione.
Le officine di riparazione annesse con la lavorazione a freddo possono essere
situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con
porte di comunicazione metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore
al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano
sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme
libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura
e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle
seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un
accesso indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di
verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con
le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia
predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in
recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione.
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno
delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo
massimo di 2 mc, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta
metallica e soglia di accesso rialzata di 0, 2 m.
8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode.
E' consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse
provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali
dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI
60.

9. Autosaloni.
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti
norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.

10. Norme di esercizio.
10.1. Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0.;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in
8.1.0. e 8.1.1.;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0.;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare.
Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica
di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzata
alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette.
L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla
successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.
10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta
delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a
quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti
con piani interrati.
10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e
spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da
parte di personale qualificato.

11. Norme transitorie.
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da
una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per
la sua utilizzazione a senso unico.

12. Deroghe.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di
servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima
indicate, il Ministero dell'Interno, sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe
sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle
autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con
l'attuazione integrale delle presenti norme.