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Comunicati Stampa

Parliamo di interferenze

Cosa succede quando in un’organizzazione entrano “estranei”?

Per estranei intendiamo: fornitori, visitatori, ospiti, manutentori, clienti, … In definitiva tutte le persone esterne.

O meglio: cosa dovrebbe succedere?

Come per tutte le attività che avvengono in un’azienda, anche la presenza di esterni deve essere identificata, valutata ed affrontata.

Vediamo di scendere negli aspetti pratici, analizzando i possibili scenari.

Ci viene in aiuto l’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Nel caso di lavori in appalto che prevedano la presenza di lavoratori esterni in azienda, il datore di lavoro committente deve effettuare preventivamente tutta una serie di attività

  • Verifica l’idoneità tecnico professionale dei fornitori in relazione ai lavori, da effettuare, sulla base del certificato iscrizione alla CCIAA e delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro della ditta appaltatrice

  • Elabora un documento di valutazione dei rischi interferenziali, non obbligatorio nel caso di lavori della durata inferiore a cinque giorni dove non ci siano rischi particolari o di lavori intellettuali

  • Fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

  • Nel caso di lavorazioni complesse, nominare un preposto che possa essere il riferimento degli appaltatori

In generale il datore di lavoro committente promuove la cooperazione tra i datori di lavoro appaltatori al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; spesso si può anche organizzare una riunione per meglio definire alcuni dettagli, raccordarsi su spazi, tempi e emergenze.

È d’obbligo un chiarimento per quanto riguarda l’elaborazione del DUVRI: tale documento è fondamentale per la gestione dei rischi di interferenza e per l’organizzazione delle lavorazioni. La non obbligatorietà dell’elaborazione non cancella gli altri obblighi né significa che il datore di lavoro non debba gestire i rischi da interferenza; infatti non è obbligatoria la sola elaborazione del documento.

Il datore di lavoro dovrà comunque effettuare la verifica di idoneità professionale, richiedere le dichiarazioni dagli appaltatori, fornire indicazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro, e promuovere la cooperazione per la gestione delle interferenze.

Troppo spesso i lavori di poca durata vedono la assoluta mancanza di gestione delle interferenze, che invece andrebbero comunque valutate ed affrontate anche nel caso di lavori non contemporanei.

L’articolo 26 detta le regole però esclusivamente dei lavoro in appalto ; spesso nelle aziende hanno accesso esterni che non hanno contratti di appalto con l’azienda in cui entrano. Come comportarsi?

Il datore di lavoro ha comunque la responsabilità di persone all’interno dei luoghi di lavoro sotto il proprio presidio; alla luce di questo sarà necessario gestirne la presenza. Le attività da effettuare sono quelle di registrare l’ingresso di tali persone in veste di visitatori (clienti, …), informarle sui rischi degli ambienti che visiteranno/occuperanno durante la loro permanenza, indicar loro i riferimenti e le procedure in caso di emergenza; una soluzione che viene adottata da alcune aziende è quella di accompagnare in ogni momento gli esterni, in modo da poter realmente presidiare il tempo che essi passano in azienda.

Il concetto fondamentale è che il datore di lavoro deve analizzare ogni situazione che avviene negli ambienti di lavoro che presidia e di cui ha responsabilità, ivi comprese le visite di esterni e le attività effettuate da lavoratori dipendenti da altre aziende.