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La responsabilità nei tamponamenti a catena

Il tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada.

In questi casi, la responsabilità viene normalmente addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, poiché l'art. 141 del Codice della Strada afferma che " è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".

Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona, a causa dell'inosservanza delle prescritte distanze di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra; ciò a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile (ad es. a causa di un comportamento abnorme della vettura tamponata).

Ipotesi molto frequente e maggiormente problematica per quanto riguarda l'individuazione del "colpevole" è quella dei cc.dd. tamponamenti a catena, ovverosia quelli che coinvolgono diverse autovetture l'una dietro l'altra .

In simili ipotesi, per individuare il responsabile, è necessario effettuare una distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento.

Nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.

Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).

Le richieste risarcitorie andranno, pertanto, rivolte al veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.

In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che " nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli ".

Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).

In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.

In caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento, il rinvio all'articolo 2054 c.c. lascia salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria e di essere così tenuto indenne all'addebito di responsabilità .

Tale prova avrà come oggetto l'aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti, rispetto al quale erano comunque rispettate le distanze di sicurezza.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui si riesca a provare che l'urto con il veicolo anteriore non sia derivato dall'eccessiva vicinanza con lo stesso ma solo ed esclusivamente dall'eccessiva velocità del veicolo proveniente da tergo.

Resta da dire che, come è evidente, il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non avrà mai alcuna responsabilità.

L'ipotesi del tamponamento a catena, vedendo il coinvolgimento di più veicoli, rientra tra quelle che esulano dal campo di applicazione del sistema del cd. indennizzo diretto.

Di conseguenza, la domanda risarcitoria non andrà mai inoltrata alla propria compagnia di assicurazione.

A seconda dei casi, occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di veicoli in movimento) o all'ultimo veicolo, che ha dato origine all'incidente complessivo (in ipotesi di veicoli incolonnati in sosta).

Il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, tuttavia, dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.

Ecco alcune sentenze interessanti che si sono occupate di tamponamento a catena.

"In tema di circolazione stradale , nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa" (Cass. n. 4021/2013).

"In tema di tamponamento a catena sull'autostrada, spetta al conducente dimostrare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono stati provocati dalla presenza di una chiazza di gasolio sull'asfalto; l'incidente, infatti, pone a carico dell'automobilista una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, escludendo, pertanto, l'applicazione della presunzione di pari colpa di cui dell'art. 2054 c.c." (Cass. n. 7804/2010).

"Il principio di diritto secondo cui, in caso di tamponamento a catena, è addebitato all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti vale solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati. Nel caso di veicoli in movimento, invece, trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, il comma 2 dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni. Nessuna presunzione legale può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente l'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, è stato perciò tamponato" (Cass. n. 18234/2008).

"È corretta l'attribuzione del 10% di corresponsabilità all'automobilista che, coinvolto in un tamponamento a catena, con l'auto in avaria in ultima posizione, viene travolto da altra auto sopraggiunta per essersi trattenuto sulla sede stradale, anziché mettersi al riparo, come aveva fatto la moglie, assumendo di essersi voluto occupare di eventuali feriti, circostanza rivelatasi non vera, ma piuttosto per indulgere a constatare l'entità dei guasti, mentre egli avrebbe dovuto subito allontanarsi, essendo del tutto prevedibile l'arrivo di altre vetture e notorio che la velocità delle vetture in autostrada è elevata con rischio di difficile o mancato controllo dei mezzi" (Corte appello Milano n.463/2008).

"Nel tamponamento a catena di veicoli, qualora manchi la prova della presunzione di causazione di ciascun danno, trova applicazione il principio della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. secondo il quale deve presumersi che tutti i conducenti, la cui condotta colposa potrebbe avere causato il danno in questione, abbiano ugualmente concorso alla sua produzione. Al contempo, la presunzione semplice di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. rimane assorbita o superata dalla presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza a carico del conducente del veicolo che segue, sicché il conducente del veicolo che precede va ritenuto non responsabile della collisione, a meno che risulti che egli non abbia lasciato al conducente dell'auto che lo segue alcuna possibilità di manovrare utilmente per evitare l'evento dannoso" (Trib. Milano 6 giugno 1994).


Fonte: La responsabilità nei tamponamenti a catena

(www.StudioCataldi.it)