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Insidia stradale e responsabilità del comune

Con una la recente sentenza 06/01/2016 n. 144, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sull’annoso tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti, a causa dell’insufficiente od omessa manutenzione delle strade, segna un ulteriore punto a favore dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene configurabile in capo all’ente gestore una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

Il Giudice Partenopeo motiva la propria decisione considerando la concreta possibilità per la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i concessionari di autostrade, di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio grazie alle “ moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell’organizzazione gestionale all’interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada ”.

Non si dimentichi che l’applicabilità dell’ art. 2051 c.c. comporta un regime più favorevole per il soggetto danneggiato, rispetto all’ art. 2043 c.c.

Sarà sufficiente, infatti, provare la mera sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Per contro, l’Amministrazione potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito.

Viceversa, ritenendo operante -sulla scia della giurisprudenza più risalente nel tempo- l’ art. 2043 c.c. , incomberà sul danneggiato l’onere di dimostrare la presenza della cosiddetta “insidia” o “trabocchetto” con le relative caratteristiche, ovverosia anomalie nel manto stradale, riconducibili ad un pericolo occulto non visibile né prevedibile.