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Opposizione a decreto ingiuntivo: rigettata la domanda della società debitrice

Con D.I. n... il Tribunale di Napoli ingiungeva alla società ... s.r.l. il pagamento dell'importo di € 11.734, 00, a saldo della fornitura di una rete LAN ed un Server e Setup per usufruire del servizio Internet e del servizio Video Vox con tecnologia VOIspeed presso lo studio professionale dell'opponente.

Con atto di citazione la società ... s.r.l. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 23/05/2008 per l'inadempimento dell'opposta, con la condanna della stessa società alla restituzione delle somme versate.

Si costituiva la società opposta impugnando sia l'opposizione che la domanda riconvezionale chiedendone il rigetto. In particolare rilevava di avere adempiuto alle obbligazioni assunte e che nessun inadempimento poteva esserle imputato.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 264/2016, considerava infondata l'opposizione.

In via preliminare, rilevava la legittimità del decreto ingiuntivo emesso in quanto fondato su prova scritta, consistente, nello specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia nell'ordine di acquisto del 23/05/2008 e delle fatture n. ... del 25/02/2009 e n. ... del 15/04/2009 relative alle prestazioni di cui la ricorrente richiedeva il pagamento e della richiesta di pagamento inviata dalla società ricorrente con nota raccomandata del 16/04/2009.

Tale documentazione costituiva prova scritta del diritto fatto valere a norma degli artt. 633 e seguenti c.p.c.

Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.

Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).

Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ., Sez. II, 29/01/1999, n. 807).

Nel caso di specie la società opposta dava prova della fondatezza della richiesta di pagamento del saldo del prezzo per la fornitura eseguita.

Oggetto dell'ingiunzione di pagamento della ... s.r.l., era il saldo del prezzo per la fornitura alla .... s.r.l. di un centralino Videovox, una rete LAN ed un Server e Setup.

Tale fornitura, come analiticamente indicata nel ricorso monitorio, risultava sostanzialmente incontestata da parte opponente come da atto di opposizione.

Ed, invero, nel merito si rilevava come dalla istruttoria testimoniale e documentale risultava fondata la richiesta di pagamento avanzata dalla società opposta.

In particolare dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta sigg. R. G., R. G. e C. F., risultava provata come le parti, in seguito a sopralluoghi presso lo studio professionale ... e approfondimenti circa le scelte da compiere, sottoscrivevano l'ordine del 23/05/2008 cui seguiva l'installazione dei componenti oggetto della fornitura; veniva poi richiesto dalla società opponente l'installazione del sistema operativo Server Windows 2003 SBS vanificando l'installazione effettuata di quello esistente Server Windows 2003 Standard Edition; veniva inoltre richiesto dall'opponente l'installazione del programma Microsoft Exchange, anche questa attività non prevista dall'ordine di acquisto.

In seguito, sempre su richiesta della società opponente successiva ed ulteriore rispetto all'ordine originario, venivano forniti un modulo di espansione della memoria RAM e nove gruppi di continuità necessari per il caso di black out elettrico; venivano infine espletate attività di configurazione di componenti hardware e formazione del personale presente nello studio.

Infine, nel mese di aprile 2009, la società opposta comunicava di avere provveduto all'aggiornamento VOIspeed all'ultima versione disponibile e comunicando la disponibilità ad eseguire l'aggiornamento del server VOIspeed.

Pertanto alcun inadempimento poteva esser ascritto alla società opposta che eseguiva le forniture e le attività ulteriori pattuite mentre, per contro, la società opponente non adempiva l'obbligo di pagamento del saldo di quanto dovuto.

Ciò che risultava ulteriormente confermato dai verbali di collaudo del 01/12/2008, 22/12/2008 e 21/01/2009 tutti conclusi con esito positivo e sottoscritti senza alcuna riserva dall'amministratore della società opponente.

Inoltre non poteva non rilevarsi come con le comunicazioni di posta elettronica del 09/03/2009 e del 25/03/2009, non contestate, l'amministratore della società opponente riconosceva la posizione debitoria nei confronti della ... s.r.l. scusandosi per il mancato pagamento del saldo.