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Riconosciuto il danno non patrimoniale al disabile che non può utilizzare i mezzi pubblici

Il diritto delle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, compreso l’accesso all’ambiente fisico e ai trasporti, introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 – ratificata con la legge n18/2009 - è un diritto effettivo, cogente, pienamente operativo nel nostro sistema giuridico e intima mente connesso all’esplicazione della dignità della persona, sia essa disabile che normodotata.
Pertanto a seguito della lesione di questo diritto dovuto alla presenza di barriere architettoniche che impediscono alla persona con disabilità di utilizzare i mezzi di trasporti pubblici, si realizza una discriminazione indiretta ai sensi di quanto stabilito dall’art 2 della Legge n.67 del 2006.
In base al disposto del suddetto articolo infatti si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia trattata una persona normodotata; e ricorre invece la discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Argomentando da tali premesse, il Tribunale di Milano ha riconosciuto ad una persona con disabilità motoria, il risarcimento dei danni non patrimoniali e l’adozione di misure adeguate ad eliminare gli ostacoli esistenti, per vari episodi in cui gli è stato impedito di poter utilizzare la metropolitana, il tram e l’autobus, a causa della presenza delle barriere architettoniche.