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Comune di Firenze - Conformita' Immobile in possesso del Certificato di Abitabilità o Agibilità

Rivoluzione per le Sanatorie degli Immobili nel Comune di Firenze.

Con delibera del 23/07/2012 il Comune di Firenze ha di fatto reso conformi automaticamente tutti gli immobili costruiti ante 1977 e per i quali sia stata rilasciato dal Comune stesso il Certificato di Abitabilità o Agibilità ed ovviamente non siano stati commessi successivamente altri abusi.

Per verificare se il proprio immobile rientra nella casistica di cui sopra oppure nelle altre previste, contatta il geom. Andrea Danti tramite mail a: info@andreadanti.it oppure telefonicamente a: 338 8862867 .

Questa opportunita' e' molto importante in caso di compravendita perche' permette di risparmiare le eventuali spese per le sanzioni previste e per gli oneri tecnici ma soprattutto permette di anticipare i tempi per l'accoglimento dell'Accertamento di Conformita' che attualmente si aggirano in diversi mesi.

Si riporta il testo integrale dell'Art.9/bis del Regolamento Edilizio.

Art. 9/bis - Opere non sanabili ai sensi dell’art. 140 della L.R. 1/2005 - Sanatoria
Giurisprudenziale
1. Per effetto dell'art. 40, primo comma, della L.47/1985, agli interventi in parziale
difformità dal titolo abilitante si applicano le sanzioni vigenti al momento in cui
l’abuso è stato commesso; per le opere eseguite in assenza di titolo o in totale difformità da esso, non sanabili con la procedura di cui all’art. 140 della L.R. 1/2005,
si applicano le sanzioni e procedure previste dal Titolo VIII della L.R. 1/2005 e
del titolo IV del D.P.R. 380/2001.
2. Nel rispetto del principio riportato al precedente comma ed in attuazione degli
artt. 40 e 48 della L. 47/85, non necessitano di alcun provvedimento di sanatoria:
a) le opere realizzate in corso di edificazione in variante dalla Licenza o
concessione edilizia, ma non costituenti totale difformità ai sensi
dell’art. 7 della L. 47/85, eseguite in data anteriore a quella di entrata
in vigore della L. 10/77, e per le quali sia stato rilasciato
dall’Amministrazione Comunale Certificato di Abitabilità o agibilità
ed uso, rilasciato ai sensi del R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265, costituendo
il certificato stesso attestazione di conformità di quanto realizzato, salvi gli eventuali interventi ad esso successivamente realizzati;
b) le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, eseguite
in data anteriore all’entrata in vigore della Legge medesima, che non
abbiano comportato incremento delle unità immobiliari, in attuazione
dei disposti di cui all'art. 48 della L. 47/85, nonché con riferimento ai
contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data
18/07/1986, nr. 3466/25;
c) le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, per le
quali sia accertata la realizzazione in vigenza del medesimo articolo,
ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;
d) le parziali difformità al titolo abilitativo, che siano contenute entro i
limiti previsti dall’art. 139, comma 4 , L.R. 1/2005;
e) le varianti in corso d’opera di cui all’art. 142 della L.R. 1/2005.
3. Per le opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento
dell’esecuzione ma conformi alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, è possibile procedere al rilascio della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”; in questo caso la conformità dell’opera realizzata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente deve essere verificata non soltanto al momento della presentazione dell’istanza, ma anche al momento del rilascio dell’atto.
4. Il rilascio della sanatoria giurisprudenziale è subordinato al pagamento, a titolo
di sanzione, di una somma pari a quella prevista per il rilascio del Permesso di
costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria, e comunque non inferiore 12
a 516, 00 Euro.
5. In caso di sanatoria parziale, la misura del sanzionamento dovrà essere riferita al
complesso delle opere previste dall'atto di sanatoria, includendo cioè anche tutte
le opere che siano funzionalmente legate alle opere eseguite in assenza di titolo; la
sanzione non deve invece applicarsi per quelle opere che, seppur strutturalmente
connesse alle opere eseguite in assenza di titolo, non hanno con le stesse uno specifico nesso funzionale.
6. Il pagamento della somma di cui ai punti precedenti ed il rilascio della c.d “sanatoria giurisprudenziale” regolarizza esclusivamente gli aspetti amministrativi
delle opere abusivamente eseguite e non produce alcun effetto di estinzione del
reato penale.
7. Il rilascio dell’atto abilitante in sanatoria comporta il rispetto di quanto disposto
dall’art. 118 della L.R. 1/2005.

Fonte: Comune di Firenze - Regolamento Edilizio Comunale

Allegato: Regolamento Edilizio Comune di Firenze

Andrea Danti Geometra Firenze