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Cassazione pagamento ritenuta d'acconto

Oggetto pagamento ritenuta d'acconto obbligo conferma mia precedente Inviata

Segnalazione giurisprudenziale: ritenuta d’acconto - legittimità – giurisdizione del giudice ordinario. Corte Appello Roma 3090.08 del 13 giugno 2008 Vi segnalo la recente sentenza n. 3090.08 emessa il 13 giugno 2008 e depositata in cancelleria il successivo del 17 luglio 2008 con la quale la Corte di appello di Roma in linea con la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la ritenuta d’acconto è da ritenersi un’operazione del tutto legittima cosi motivando: “ Invero, l'art. 25 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 recita: “ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altro redditi. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo. Ancorché non esercitate abitualmente ovvero sino rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento e a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. Già da tale formulazione, che include nei redditi soggetti alla ritenuta anche quelli relativi a prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi, discende l'irrilevanza che tra il sostituto ed il sostituito vi sia un rapporto di prestazione d'opera professionale, essendo al contrario sufficiente la percezione, da parte di quest'ultimo, di un reddito da lavoro autonomo che fosse posto a carico del sostituto: tale interpretazione ha poi trovato numerose conferme in sede giurisprudenziale ( cfr. Cons Stato, sez IV, sentenza n. 944 del 21 novembre 1994 n. 944: L’obbligo della ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche posto dall’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a carico dei soggetti elencati dal precendente art. 23 comma 1 si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato del suo originario contenuto del corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto di clientela tra l’avvocato distrattario e la parte, che esegue il pagamento” cui adde Cass. S.U. sentenza 25 ottobre 1996 n. 9332).” Con un ragionamento coerente e logico la Corte, ha anche confermato l’effetto solutorio tipico dell’assegno circolare: Quanto poi alla natura satisfattiva del pagamento di obbligazione pecuniaria per mezzo di assegno circolare, questo Collegio non può che prestare adesione a quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007) secondo la quale : " In tema di obbligazioni pecuniarie il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento di pagamento, il debitore può pagare a sua scelta in moneta avente corso legale nello Stato o mediate consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo, ma soltanto per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno” . iosamente bancato…” La sentenza in esame è, sul punto, in linea con quella n. 19594/08, con la quale la quale la Suprema Corte, a Sezioni Unite ha consacrato la legittimità del contegno della RAS S.p.a. e la corretta detrazione della ritenuta d’acconto precisando che “è eseguita per conto e nell’interesse del percipiente (che la sconterà dalle imposte dovute, o potrà chiederne il rimborso )”.