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Novità certificazione energetica

Finalmente l'Italia si adegua alle norme Europee in merito a certificazione energetica degli edifici.

Dal 06 giugno 2013, con l'approvazione del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici, l'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 viene integralmente sostituito.

Con la nuova norma l'Attestato di Certificazione Energetica viene ora definito "Attestato di Prestazione Energetica".

L'Attestato di Prestazione Energetica , sempre secondo la normativa in questione, è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti e serve per attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e per fornire raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso.

Vediamo cosa cambia con l'entrata in vigore della nuova normativa.

Con la nuova formulazione dell'art. 6 l' Attestato di Prestazione Energetica deve essere prodotto dal proprietario dell'immobile oggetto di costruzione, vendita o locazione.

La norma precisa che, in caso di nuova costruzione l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere prodotto direttamente dal costruttore dell'immobile, sia esso committente che società di costruzione e che il proprietario dell'immobile deve rendere disponibile l'Attestato di Prestazione Energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle trattative.

Lo stesso articolo, al comme 3, precisa inoltre quanto segue:

    • in caso di nuovi contratti di vendita e locazione deve essere prevista una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione inerente la prestazione energetica dell'edificio.

Infine, occhio alle sanzioni in capo al proprietario dell'immobile !!!!

Le sanzioni previste dall'art. 15 sono le seguenti:

    • nel caso di vendita , per mancata predisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro ;
    • nel caso di ventida o locazione , per mancata indicazione nell'annuncio dei parametri energetici il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro ;
    • nel caso di locazione , per mancata predisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro ;
    • nel caso di edifici oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione importante , per mancata predisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica il costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro .

La norma inoltre precisa che "un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture".