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cancellazione protesto - nuovo procedimento

22/10/2010 Cancellazione protesto - nuovo procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c.

Nuova norma per la cancellazione del protesto. Il palliativo processuale specifico, rappresentato dal ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in virtù dell'art. 700 del codice di procedura civile, non è l'unico mezzo esperibile per ottenere il provvedimento di cancel­lazione del protesto illegittimo oppure inesatto.

All'A.G. Ordinaria è stato abbinato, recentemente, un nuovo strumento processua­le, rappresentato dal ricorso ex art. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, che ha inserito il così detto procedimento sommario di cognizione.

Si tratterebbe, in breve, di una sorte di via di mezzo volta a conciliare - nei propositi del legislatore- le necessità di speditezza comuni del rito cautelare, con quelle di piena salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio, tipiche del giudizio ordinario di cognizione.

Le premesse processuali essenziali per fare ricorso a tale proce­dimento sono l'appartenenza della contesa alla decisione monocratica del tribunale e la sua suscettibilità di essere decisa con un'istruzione abbreviata.

II giudizio viene deciso attraverso l'ordinanza ex art. 702-ter, e, 5°, del codice di procedura civile, i cui esiti sono simili a quelli di una sentenza di pari contenuto.

Partendo dalla necessità di attivare il procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile quando si deve richiedere la sospensione della pubblicazione di un atto di protesto, in quanto esso resta il più veloce rimedio posto a disposizione dall'ordinamento, il nuovo procedimento breve di cognizione, una volta pubblicato il protesto, apparirebbe più idoneo ri­spetto a quello convenzionale di cui all'art. 700 del codice di procedura civile, laddove si tratti di marcare i contorni risarcitori, che riguardano al risarcimento del dan­no patrimoniale e non al risarcimento patrimoniale, collegato con la richiesta prin­cipale di cancellazione del protesto poiché illegittimo o errato.

In tale ipotesi, la struttura certamente più elastica del nuovo pro­cedimento rispetto all'ordinario giudizio di cognizione e la natura sostanziale di sentenza dell'emanando provvedimento (reso in forma di ordinanza, ma contestabili nel termine perentorio di trenta gior­ni pena, in difetto, il passaggio in giudicato), possono svelarsi più valide ed efficienti.

Naturalmente, per accertare la positività di tale previsione, bisognerà aspettare le prime applicazioni della giurisprudenza