Avv. Cristina Fabbri
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Cassazione: licenziamento per inidoneità fisica o psichica e reintegra

La Suprema Corte con ordinanza n.ro 9937 del 12.04.2024 ha stabilito che, nel caso di licenziamento comminato per inidoneità fisica o psichica, il datore di lavoro è obbligato ad adibite il lavoratore a mansioni alternative compatibili con lo stato di salute, nel caso in cui non sia stato fatto si integra l'ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione. La società deve dare dimostrazione, infatti, di non essere riuscita ad affidare al lavoratore altre mansioni compatibili con il suo stato di salute. La Cassazione precisa come nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta sul lavoratore non gravi sul lavoratore l'onere di indicare nel ricorso le posizioni alternative cui avrebbe potuto essere adibito. Di contro sul datore di lavoro grava non solo la dimostrazione del sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore, ma anche la dimostrazione dell'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute oltre all'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.

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