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Risarcimento danni da mancato funzionamento di airbag. Basta la prova del nesso causale con il danno

MASSIMA: L’onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno casualmente connesso con l’uso del prodotto (sentenza in materia di risarcimento danni per airbag difettoso).

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, 3^ Sez. civile, con la sentenza n. 14 del 05.01.2010, dichiarando improcedibile il ricorso proposto dalla casa produttrice di veicoli Opel Italia, la quale – secondo il parere dei Giudici della Suprema Corte – intendeva ottenere una nuova valutazione del merito della controversia, circostanza inammissibile atteso che la Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non di merito.

La sentenza è breve e non contiene riferimenti a precedenti giurisprudenziali; tuttavia, la Corte di Cassazione ha voluto ribadire (circostanza alquanto rilevante) che, nell’ipotesi di incidente stradale presuntivamente aggravato dal mancato o cattivo funzionamento dell’airbag, al danneggiato (o, come nel caso di specie, agli eredi) compete unicamente l’onere di provare il nesso di causalità tra il danno subito e l’uso del prodotto.

Si segnala, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11710 del 20.05.2009, la quale – accogliendo il ricorso di un automobilista che aveva richiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’improvvisa apertura e scoppio degli airbag dell’autovettura su cui viaggiava, circostanza a seguito della quale aveva subito lesioni personali – ha osservato che “… in tema di responsabilità civile da prodotti difettosi, disciplinata dal d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, l’importatore e distributore in Italia di autoveicoli non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione dei veicoli stessi, qualora il produttore dei mezzi difettosi risieda all’interno della Comunità Europea, poiché in tal caso il consumatore è in grado di agire comodamente contro il produttore e diretto responsabile, per ottenere il risarcimento dei danni ”.

Roma, 07.01.2010 Avv. Daniela Conte