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Le multe per attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa rilevate a mezzo di apposita appa

MASSIMA: In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest’ ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto.

La Corte di Cassazione – 2^ Sez. civile - con la sentenza n. 27414 del 28.12.2009 ha voluto ribadire che le sanzioni amministrative per l’ipotesi di violazioni del codice della strada a seguito di attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa rilevate a mezzo di “ apposita apparecchiatura fotografica ” e contestate in via differita per l’assenza non occasionale di agenti sul posto, non sono legittime perché la legge sulle sanzioni amministrative prevede come regola generale la contestazione immediata.

I Giudici della Suprema Corte sostengono, infatti, che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada invocato dal ricorrente a sostegno della validità della sanzione amministrativa comminata – che prevede i casi di impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione, tra cui “… attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa…” e “… accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei tempi regolamentari…” – è norma regolamentare e secondaria rispetto alla normativa principale, che prevede la contestazione immediata e non esclude affatto la presenza di agenti sul posto.

A sostegno di questa tesi, la Suprema Corte cita due precedenti della medesima 2^ sezione civile, ovvero le sentenze n. 8465 del 11.04.2006 e n. 558 del 11.01.2008.

In particolare, nella sentenza n. 8465 del 11.04.2006 si legge che “… non è decisivo il fatto che l’art. 384 del regolamento al C.d.s. ricomprenda a titolo esemplificativo nella lettera b) fra le ipotesi di materiale impossibilità di contestazione immediata l’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa; si tratta infatti di norma regolamentare che non sostituisce quella generale dell’immediata contestazione, né prevede l’assenza di agenti sul posto; questa, oltre a precludere la possibilità della contestazione immediata che il C.d.s. considera esigenza primaria, elimina gli equivoci cui la rilevazione fotografica potrebbe dar luogo per le molteplici evenienze configurabili nell’attraversamento degli incroci (difficoltà di stabilire per la presenza di altri veicoli il momento in cui pur segnando il semaforo luce rossa l’incrocio è stato impegnato) … ”.

In più la Suprema Corte, con la sentenza n. 558 del 11.01.2008, nel ritenere “ privo di giuridico fondamento ” il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione degli artt. 201 co. 1 ter c.d.s. e 385 reg. esec. del c.d.s., osserva che “… non sussiste infatti l’asserita violazione di legge dato che il G. di P. correttamente non ha considerato l’omologazione quale condizione sufficiente da sola a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso senza la presenza di organi di polizia…; ciò in quanto le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede… “.

Per completezza, si segnala che la L. n. 168 del 1° agosto 2002 – che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale) - prevede, all’art. 4 co. 1, che “ Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2 comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ( c.d. codice della strada) gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza, delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limite di velocità) e 148 (sorpasso) dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.” ; il medesimo articolo, al co. 3, dispone poi che “ nei casi indicati al comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” .

Infine, il sopra citato articolo 4 L. n. 168 del 1° agosto 2002 recita, al co. 4, che “ nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo della contestazione immediata di cui all’art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” .

In buona sostanza, dunque, l’obbligo della contestazione immediata della violazione rilevata a mezzo di apposite apparecchiature fotografiche viene meno unicamente nelle ipotesi di violazione dell’art. 142 (superamento dei limiti di velocità) e dell’art. 148 (sorpasso vietato) del cod. della strada, nonché sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali (o sulle strade, diverse da quelle appena citate – ovvero singoli tratti di esse – “… individuate dal prefetto sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari… tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati…. “ -, come prescrive il co. 2 dell’art. 4 L. 168/2002 cit.).

Alla luce di quanto appena detto, la fattispecie oggetto del ricorso per cassazione di cui alla sentenza in commento non rientra sicuramente tra i casi in cui si può derogare alla regola generale della contestazione immediata della presunta violazione amministrativa.

Roma, 05.01.2010 Avv. Daniela Conte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano PETITTI - Presidente

Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere

Dott. Pasquale D’ASCOLA - Consigliere

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

(OMISSIS), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Gennaro Sica e Roberto Martire, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Dardanelli, n. 13;

- ricorrente

contro

(OMISSIS)

- intimata -

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 27 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Roberto Martire;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per la trattazione in pubblica udienza del ricorso;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso l’accertamento della violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, rilevata dalla Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS) in base a documentazione fotografica;

che, nella resistenza del Comune, il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 giugno 2005, ha annullato il verbale opposto, sul rilievo che l’accertamento, effettuato in maniera non conforme alle disposizioni ministeriali, non poteva essere utilizzato quale prova della violazione contestata;

che, in particolare, il primo giudice ha premesso che in base al decreto ministeriale che ha approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, occorre che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi “di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione controllata”;

che, tanto premesso, il Giudice di pace ha osservato che, dalle fotografie prodotte dal Comune, non risulta che l’auto sanzionata sia stata fotografata all’atto del superamento della linea di arresto, ma subito dopo il superamento di detta linea;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’intimata non ha resistito con controricorso;

che, in prossimità della camera di consiglio, il Comune ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 363 cod. civ., in relazione all’art. 2 del del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 marzo 2004, prot. N. 1129, a firma del direttore generale ing. (OMISSIS), che approva il dispositivo “FTR – Documentatore fotografico di infrazione” della ditta (OMISSIS) , nel punto in cui prevede che “sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto”, nonché vizio di motivazione;

che il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

che – a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all’atto del superamento della linea di arresto – occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell’apparecchio fotodocumentatore;

che questa Corte – con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006 n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative;

che pertanto, alla luce di questo orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., il ricorso deve essere rigettato ;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2009.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Alberto Giusti Stefano Petitti

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Roma, 28 dicembre 2009