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La riforma del catasto secondo la Delega fiscale

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La riforma del catasto secondo la Delega fiscale

L’atteso riordinamento della materia entrera' in vigore il 27 marzo 2014, con l’obiettivo di correggere le svariate iniquita' in merito alle rendite catastali

La legge Delega fiscale che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 27 marzo 2014, all’art. 2 prevede l’attesa riforma del catasto degli immobili . Obiettivo principale della legge Delega, che dovrà essere attuata dal Governo entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, è quello di correggere le svariate iniquità, attualmente presenti nel sistema italiano, in merito alle rendite catastali.

Tali iniquità hanno l’effetto di riversarsi sul versamento dell’ Imposta municipale propria (Imu) che è calcolata su una base imponibile che prende proprio a riferimento, come dato di partenza, la rendita catastale degli immobili.

Allo scopo di procedere alla determinazione del valore catastale il citato art. 2 stabilisce diversi principi nonché criteri direttivi:

  • deve essere assicurato il coinvolgimento dei Comuni ovvero delle associazioni di Comuni, ove sono collocati gli immobili, nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;
  • la riforma del catasto deve avvenire a invarianza di gettito , quindi, prendendo in considerazione le condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE, da rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa;
  • è previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle rendite;
  • dovranno essere rideterminate le definizioni delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
  • allo scopo di procedere alla determinazione del valore catastale per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria (quindi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A, B e C, come ad esempio abitazioni, uffici, ecc.) si dovranno prendere a riferimento i metri quadrati nonché le caratteristiche degli immobili.Tale valore così calcolato dovrà poi allinearsi al valore di mercato. Inoltre, allo scopo di addivenire alla rendita catastale definitiva dovranno essere applicati al valore come calcolato più sopra, dei coefficienti i quali dovranno prendere in considerazione le caratteristiche edili proprie dell’immobile. Si pensi a mero titolo esemplificativo all’anno di costruzione dell’immobile ovvero alla sua localizzazione;
  • invece, con riferimento al calcolo delle rendite per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale (per meglio dire per gli immobili che rientrano nella categoria catastale D, a mero titolo esemplificativo si pensi ai capannoni industriali, opifici, ecc.) dovrà essere utilizzato un metodo di stima diretta. Più nel dettaglio si dovranno applicare dei metodi standardizzati nonché nei parametri di consistenza puntuali per ogni tipologia rientrante nella categoria catastale speciale. Ove non sia possibile prendere in considerazione dei valori di mercato si prenderà a riferimento il metodo reddituale ovvero quello del costo in presenza di immobili strumentali.

Risulta opportuno precisare, infine, che i valori patrimoniali nonché le rendite catastali come sopra rideterminate dovranno, periodicamente, essere aggiornati.