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Applicazione dell'art.13 comma 14-ter D.L. 6 dicembre 2011 n.201(termini requisiti ruralità)

//www.geolive.org/news/docfa/2013/07/09/in-sicilia-la-ruralita-709/

Con la nota n. 10003 del 4/7/2013 la direzione Sicilia-Territorio dell'Agenzia delle Entrate ha dato delle direttive per quanto riguarda l'applicazione dell'art.13 comma 14-ter D.L. 6 dicembre 2011 n.201(termini requisiti ruralità).

In Sicilia per una corretta applicazione della sanzione indicare nel quadro “A” la data di perdita dei requisiti di ruralita', dandone notizia nel quadro “D”. Utilizzare la Tipologia Ordinaria

1) Fabbricati rurali già iscritti al Catasto Terreni che mantengono i requisiti di ruralità

Utilizzare la tipologia “dichiarazioni di variazione presentata ai sensi dell’articolo 13 comma 14-ter del DL 201/2011”. Data di scadenza della presentazione 30/11/2012, possono ancora pagare il ravvedimento operoso fino al 30/11/2013.

2) Fabbricati rurali già iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità

Utilizzare la tipologia “Ordinaria”.

Bisogna indicare, per una corretta applicazione della sanzione, nel quadro “A” la data di perdita dei requisiti di ruralità, dando notizia nel quadro “D” che la data indicata al quadro “A” è la data di perdita dei requisiti di ruralità. L’applicazione del Ravvedimento Operoso e della sanzione segue la stessa normativa delle dichiarazioni ordinarie.

La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

La prescrizione avviene per le dichiarazioni presentate oltre i cinque anni (per l’anno 2013 vanno in prescrizione tutte quelle dichiarate ante 01/12/2007).