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Normativa e prasso

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472


Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n.662.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario

Articolo 13 - Ravvedimento. in vigore dal 1 febbraio 2011

Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1
Nota:


1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di
imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.


2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando
dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno.


3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si
perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione.


4. (Comma abrogato)


5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a
integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che
importino l'attenuazione della sanzione.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 36 - bis

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 36 - bis
Titolo del provvedimento:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Titolo del documento:
Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
Testo: in vigore dal 04/10/2005
modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 2 convertito


1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.


2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei
contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle
precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella
prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere,
anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare
la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e
dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte
operate in qualita' di sostituto d'imposta.


3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli
eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una
maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o
al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per
consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito
della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.


4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente
e dal sostituto d'imposta.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 36 - ter
Titolo del provvedimento:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Titolo del documento:
Controllo formale delle dichiarazioni.
Testo: in vigore dal 20/03/2001
modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 1


1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al
controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro
delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi
uffici.


2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e
seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non
risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di
cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti
ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle
dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo
78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella
lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti
dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i
maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti
da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.


3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e'
invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire
chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla
dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.


4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto
d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica
degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e
dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati
ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo
formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.