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Emendamento Sen. Ventucci

Art. 5.

(Attività edilizia libera).

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: Art. 6.

(L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e

comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività

edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di

quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi

sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la

realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma

dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro

edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche

agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento

dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via

telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono

essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa

l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti

strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non

implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a

novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano

contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi

compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta

delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli

edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente

obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a)

del presente comma, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei

lavori.

3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a) , l'interessato, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica

provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico

abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con

il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli

strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e

regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle

vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui

all'articolo 34- quinquies , comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

5. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a

quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto

obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di

quello minimo fissato da tale comma.

6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione

tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258

euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando

l'intervento è in corso di esecuzione.

7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai

commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le

medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a

trenta giorni.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica