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L.R. 15/2008 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - parte 2 -

Art. 20

(Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo

annullato d’ufficio o in via giurisdizionale)

1. In caso di permesso di costruire annullato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21nonies

della l. 241/1990, o in via giurisdizionale, il dirigente o il responsabile della struttura

comunale competente, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la

rimozione di vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi,

applica la sanzione pecuniaria pari al valore di mercato dell’immobile o

all’incremento del valore di mercato dello stesso conseguente all’esecuzione delle

opere.

2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi

effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 22.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi

eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del

d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, qualora il dirigente o il responsabile della

struttura comunale competente accerti l’inesistenza dei presupposti richiesti per la

formazione del relativo titolo.

Art. 21

(Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici)

1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti

l’esistenza, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 8, comma 4, di

opere su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione, dei comuni,

delle province o di altri enti pubblici, nonché su terreni di uso civico, in assenza di

permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, nei casi previsti dall’articolo

22, comma 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, o in totale o parziale

difformità dagli stessi ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi

dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso e al proprietario, ove non

coincidente con il primo, la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei

luoghi in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.

2. Il provvedimento di ingiunzione è comunicato all’ente proprietario del suolo.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura

del comune e a spese del responsabile dell’abuso.

4. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato, della Regione, dei comuni, delle

province e degli altri enti pubblici previsto dalla normativa vigente.

Art. 22

(Accertamento di conformità)

1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il

proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del

permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in

sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma

1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni

amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed

edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della

richiesta.

2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono

subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

a) nel caso previsto dall’articolo 15 , di un importo pari al valore di mercato

dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione

dell’oblazione;

b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio

dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione

delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;

qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare

l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo

del costo di costruzione;

c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un

massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.

3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione

del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le

conformità di cui al comma 1.

4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro

sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende

rifiutata.

5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto

previsto dall’articolo 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

Art. 23

(Lottizzazione abusiva)

1. Ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, si ha

lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando:

a) senza la prescritta autorizzazione, sono iniziati interventi che comportano una

trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni

degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o delle prescrizioni stabilite dalle leggi

statali o regionali, anche se per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia

stato rilasciato il relativo titolo abilitativo;

b) senza la prescritta autorizzazione, si realizzano i presupposti per una

trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni attraverso il loro frazionamento e

vendita, o atti equivalenti, in lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione

in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti

urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di

urbanizzazione e, in rapporto agli elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in

modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto

trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a

terreni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 del

d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.

3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti

l’esecuzione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta

autorizzazione, ne dispone la sospensione con ordinanza da notificare ai proprietari

delle aree interessate ed ai soggetti indicati dall’articolo 12. L’ordinanza comporta

l’immediata sospensione dei lavori in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle

opere eseguite. L’ordinanza è trascritta, ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 e

successive modifiche, nei registri immobiliari.

4. Decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di cui al comma 3, le aree

lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune. Il dirigente

o il responsabile della struttura comunale competente provvede alla demolizione

delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso.

5. In caso di inerzia del comune agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Regione

esercita il potere sostitutivo e l’acquisizione gratuita delle aree lottizzate si verifica a

favore della Regione stessa.

6. In caso di lottizzazione abusiva non si applica quanto previsto dall’articolo 22.

Art. 24

(Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e

idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali

e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede

direttamente, a spese del responsabile dell’abuso, alla demolizione dell’opera ed al

ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l’esistenza di interventi, non ultimati,

senza titolo, su aree:

a) soggette a vincolo di inedificabilità previsto da leggi, statali o regionali, o da altre

norme urbanistiche, vigenti o adottate;

b) soggette a vincolo di destinazione per la realizzazione di opere e spazi pubblici o

di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167

(Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica

e popolare) e successive modifiche;

c) soggette alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e

successive modifiche;

d) soggette alle disposizioni di cui all’articolo 94, relativo alla disciplina delle aree

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento al

responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale titolare di altro diritto

reale di godimento, ove non coincidenti con il primo.

3. Nel caso delle aree di cui comma 1, lettera c), il dirigente o il responsabile della

struttura comunale competente provvede alla demolizione dell’opera e al ripristino

dello stato dei luoghi, previa comunicazione all’amministrazione competente alla

tutela del vincolo che può intervenire di propria iniziativa dandone avviso al

comune, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.

4. Il comune può stipulare accordi con privati, interessati alla demolizione e al

ripristino dello stato dei luoghi, diretti ad anticipare e sostenere i relativi costi. In tal

caso si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in

quanto compatibili.

5. Qualora l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si applica la

procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.

Art. 25

(Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili

soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta)

1. Il competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali provvede, ai

sensi dell’articolo 27, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, alla

vigilanza, ivi compreso l’accertamento dell’abuso e le demolizioni, su:

a) immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di

legge;

b) immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del

d.lgs. 42/2004 e successive modifiche;

c) beni di interesse archeologico;

d) immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta.

2. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti

l’esistenza di opere abusive sugli immobili o sui beni di cui al comma 1, ne dà

comunicazione al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali

che provvede agli atti di competenza.

Art. 26

(Interventi su beni paesaggistici)

1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede

direttamente a spese del responsabile dell’abuso alla demolizione dell’opera ed al

ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l’esistenza di interventi senza titolo,

non ultimati, sui beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e

successive modifiche.

2. La demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento al

responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale titolare di altro diritto

reale di godimento, ove non coincidenti con il primo.

3. Qualora l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si applica la

procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.

4. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e

successive modifiche.

Art. 27

(Relazione annuale sull’attività di vigilanza e sulle demolizioni)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile della struttura

comunale competente invia alla Regione una relazione, anche se negativa,

sull’attività di vigilanza espletata, contenente, altresì, per ciascun abuso urbanistico

edilizio riportato negli elenchi di cui all’articolo 10, per il quale è prevista la

demolizione ai sensi della presente legge:

a) l’indicazione delle demolizioni effettuate dai responsabili degli abusi o

direttamente dal comune;

b) l’elenco delle opere per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione

con l’indicazione delle specifiche cause ostative.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione

e sul sito web della Regione.

Art. 28

(Demolizione di opere abusive)

1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente dispone, in tutti

i casi previsti dalla presente legge, la demolizione delle opere abusive e il ripristino

dello stato dei luoghi sulla base di una valutazione tecnico-economica adottata

dall’organo comunale competente.

2. I lavori di demolizione, laddove non eseguibili direttamente dal comune, sono

affidati, con le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, ad

imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori ai sensi del comma 2, il

dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ne dà notizia alla

Prefettura - ufficio territoriale del Governo il quale provvede alla demolizione con i

mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa

finanziariamente e tecnicamente idonea, se i lavori non siano eseguibili in gestione

diretta.

4. Il comune per le esecuzioni che esegue direttamente può avvalersi, per il tramite

del servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti) e successive modifiche, delle strutture tecnico-operative del

Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa fra il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e la Regione.

5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta fermo quanto previsto

dall’articolo 167, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

6. I comuni possono richiedere alla Regione un’anticipazione delle spese relative

agli interventi di demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei

luoghi, nei limiti del fondo regionale di rotazione di cui all’articolo 29.

Art. 29

(Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e di ripristino)

1. Al fine di concedere ai comuni anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli

interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, è

istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica, un

apposito fondo regionale di rotazione.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di gestione

del fondo, i criteri e le priorità per il riparto delle risorse tra i comuni e per la

restituzione delle somme anticipate.

3. I comuni restituiscono le anticipazioni utilizzando prioritariamente gli introiti

derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

4. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione,

al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma dai

fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo

trasferimenti ai comuni inadempienti.

Art. 30

(Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie)

1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla

presente legge, introitati dai comuni, sono destinati prioritariamente:

a) alla restituzione delle anticipazioni sui costi sostenuti per la demolizione delle

opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, di cui all’articolo 29;

b) ad incentivare lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte del personale

dipendente;

c) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione

degli abusi, anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e

dell’ambiente.

Art. 31

(Esercizio del potere sostitutivo)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di

inerzia o inadempimento degli stessi:

a) nella verifica della regolarità delle opere di cui all’articolo 9, comma 3;

b) nell’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di cui agli articoli 14,

comma 1 e 23, comma 3;

c) nell’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di demolizione o di applicazione

delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 15, commi 1 e 3, 16, commi 1 e 4, 18,

commi 1, 3 e 4, 19, commi 1 e 3, 20, comma 1, 21, commi 1 e 3 e 34, comma 7;

d) nell’adozione dei provvedimenti di acquisizione delle aree e di demolizione delle

opere abusive di cui agli articoli 15, commi 2 e 4, 18, comma 2 e 23, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente, accertata d’ufficio o

su istanza di parte l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida questo ultimo a

provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del

ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni

addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura

regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera

sull’esercizio del potere sostitutivo attraverso un commissario ad acta , da nominare

con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al

comune interessato e al responsabile dell’abuso nonché al proprietario, ove non

coincidente con il primo.

3. In caso di esercizio del potere sostitutivo, le sanzioni pecuniarie e le aree da

acquisire sono, rispettivamente, introitate dalla Regione e acquisite al patrimonio

della stessa.

Art. 32

(Commissario ad acta)

1. Il commissario ad acta può essere scelto tra i dipendenti della Regione, in

possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni richieste, o tra

tecnici esterni alla stessa ed iscritti in un apposito albo istituito presso l’assessorato

regionale competente in materia di urbanistica. Il commissario ad acta, s e scelto fra

tecnici esterni all’amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia

diversa rispetto a quella in cui ricade il comune nei cui confronti è stato attivato

l’esercizio del potere sostitutivo.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, per la nomina del commissario

ad acta si applicano le disposizioni di cui agli articoli 356, commi 5, 6, 7, 8 e 9,

lettera b), 373, 374 e 388 del regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1

(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e

successive modifiche. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del

comune inadempiente.

3. Il commissario ad acta esercita la propria attività nel rispetto del principio di leale

collaborazione, ponendo sempre il comune in condizione di interloquire e di

adempiere autonomamente agli atti di propria competenza fino al momento

dell’adozione dei provvedimenti sostitutivi.

4. Il commissario ad acta , espletate le attività sostitutive, trasmette tutti gli atti alla

Procura della Repubblica e alla Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva

competenza.

Art. 33

(Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi

di gestione delle aree naturali protette regionali)

1. Le norme della presente sezione si applicano anche in caso di inerzia o

inadempimento nell’adozione degli atti di cui all’articolo 8, comma 2, da parte del

rappresentante legale dell’organismo di gestione delle aree naturali protette

regionali.

Art. 34

(Annullamento di deliberazioni e provvedimenti

comunali da parte della Regione)

1. La Regione può annullare, entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed

i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni

degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la

normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione o, nel caso di

interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22,

comma 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, vigente al momento della

scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia stessa.

2. La struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su denuncia, la violazione

di cui al comma 1, effettua la contestazione della violazione stessa al titolare del

permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ed al comune interessato con

l’invito a presentare le proprie controdeduzioni entro sessanta giorni.

3. Valutate le controdeduzioni o riscontrata l’omessa presentazione delle stesse, la

struttura regionale competente qualora confermi le proprie contestazioni diffida il

comune a provvedere, entro un congruo termine, in via di autotutela

all’annullamento del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la struttura regionale

competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera

sull’annullamento nonché alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti per

gli accertamenti di rispettiva competenza.

5. La delibera di annullamento non può essere adottata trascorsi diciotto mesi

dall’accertamento di cui al comma 2.

6. In pendenza delle procedure di annullamento, la struttura regionale competente

può ordinare la sospensione dei lavori che viene comunicata al comune e notificata

al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. L’atto di

sospensione dei lavori cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla notifica, non

sia emanata la delibera della Giunta regionale.

7. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, nei sei mesi

successivi all’adozione del provvedimento di annullamento, ingiunge la demolizione

delle opere eseguite in base alle deliberazioni ed ai provvedimenti annullati.

8. L’atto di sospensione dei lavori ed il provvedimento di annullamento sono resi

noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune dei dati relativi agli

immobili ed alle opere eseguite.

Art. 35

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1987)

1. Al terzo comma dell’articolo 7 della l.r. 36/1987 le parole: “concessione edilizia”

sono sostituite dalle seguenti: “permesso di costruire” e la parola: “autorizzazione” è

sostituita dalle seguenti: “denuncia di inizio attività”.

Art. 36

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della

presente legge si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 37

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano

abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2 e 3 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 34 (Lottizzazione a scopo

edilizio);

b) lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 8, della legge regionale 5 settembre

1972, n. 8 (Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio

in materia di urbanistica e di assetto del territorio);

c) articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività

urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure);

d) articolo 8 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia

di definizione di illeciti edilizi);

e) articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2005, n. 17, relativo a modifiche

all’articolo 8 della l.r. 12/2004.

Art. 38

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, si provvede mediante l’istituzione,

nell’ambito dell’UPB E72, di un apposito capitolo denominato “Fondo regionale di

rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione”, con uno

stanziamento pari a 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2008, la cui copertura è

assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

2. Nello stato di previsione delle entrate per l’anno 2008, è istituito, nell’ambito

dell’UPB 331, un apposito capitolo denominato “Recupero anticipazioni dai comuni

per le somme riferite alle spese di demolizione”.

3. Alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui agli articoli 3, comma 1,

lettera b), 4, 5 e 7 si provvede mediante lo stanziamento del capitolo E74507 del

bilancio regionale 2008.