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La soggezione all'IRAP va verificata ogni esercizio

Oramai, c'è una copiosa giurisprudenza in merito all'esenzione o meno dal pagamento del tributo da parte dei contribuenti di più piccole dimensioni, titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa.

E' ben noto che per poter ritenere un contribuente esente dal pagamento dell'IRAP, è necessario verificare lassenza, in capo allo stesso, del requisito dell'autonoma organizzazione. Ossia lo stesso deve svolgere la propria attività con l'impiego di mezzi esigui, strettamente necessari alla propria operatività.

Nelle stesse istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione IRAP è espressamente affermato che, gli esercenti arti e professioni che posseggono i requisiti per aderire al regime dei contribuenti minimi, non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione medesima (nè tantomeno al versamento del tributo).

In un primo momento c'è da dire che sono stati esentati dal versamento del tributo i titolari di reddito di lavoro autonomo, ammettendo che essi ben potessero svolgere la propria attività professionale con l'impiego di mezzi minimi, mentre invece, con riferimento ai titolari di reddito d'impresa, veniva mantenuta la presunzione che, appunto, l'attività d'impresa non potesse esser svolta senza l'ausilio di un'autonoma organizzazione. Più di recente, alcune sentenze mostrano un'apertura anche verso i titolari di reddito d'impresa, riconoscendo per essi la possibilità dell'esercizio della propria attività professionale con l'impiego di mezzi esigui tanto da far venir meno il requisito dell'autonoma organizzazione.

Ora la giurisprudenza si arricchisce di una nuova sentenza (Cassazione n. 4492/2012) nella quale, affrontando il caso di un contribuente che chiedeva il rimborso del tributo pagato con riferimento ad una serie di annualità, vi si afferma che la verifica della sussistenza dei requisiti per essere esonerati dal pagamento dell'IRAP, va effettuata ogni esercizio, ben potendo essere che, mentre in un esercizio sussista il requisito dell'autonoma organizzazione, in quello successivo (o antecedente), gli stessi requisiti vengano meno.