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Quando si perde la possibilità del ravvedimento operoso

Nel caso della violazione di una norma tributaria, è impossibile accedere al beneficio della riduzione della sanzione qualora in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria. Anche nel caso in cui non siano scaduti i termini per il ravvedimento.

E questo anche nel caso in cui la violazione sia stata sanata, mentre la sanzione e gli interessi non sia no stati ancora pagati.

Il principio, stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 26172 del 6 dicembre, pur facendo riferimento ad una fattispecie disciplinata da una norma oramai sostituita dalla disciplina attualmente in vigore del ravvedimento operoso, si basa su una regola fissata dalla stessa norma che stabilisce, che, una violazione tributaria si può sanare entro termini ben definiti versando contestualmente le sanzioni in misura ridotta ed, ovviamente gli interessi.

Il termine "contestualmente", contenuto nella norma inoltre indica che la sanzione e gli interessi devono essere versati non nello stesso momento in cui si sana la violazione ma entro il termine necessario per potersi avvalere del ravvedimento (Circolare 180/1998).

La possibilità di sanare la violazione versando la sanzione ridotta è tuttavia preclusa qualora siano iniziati appunto accessi, ispezioni e verifiche.

Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente sani le violazioni entro il termine previsto dalla legge per il ravvedimento, rinviando a data successiva il pagamento di sanzioni ed interessi, nel caso in cui nel frattempo l'Amministrazione finanziaria, prima dello spirare del termine per poter avvalersi del ravvedimento operoso, proceda con i controlli nei confronti del contribuente, quest'ultimo perde la possibilità del ravvedimento stesso e dunque sarà tenuto al pagamento della sanzione nella misura piena.