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Perdite d'impresa riportabili senza limite di tempo

Con una circolare di ieri, 6 dicembre, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la portata delle nuove norme che consentono, alle società ed agli enti soggetti alla normativa dell' Imposta sul Reddito delle Società (IRES) di riportare in avanti le perdite senza limite di tempo ma con l'unico limite dell'80% del red dito di ciascun esercizio (limite dell'80% che invece non riguarda le perdite prodotte nei primi tre esercizi di vita della società o dell'ente, potendo le stesse, dunque essere portate in diminuzione dei redditi fino a concorrenza degli stessi).

In particolare l'Agenzia scioglie alcuni dubbi sorti in seguito alla pubblicazione del provvedimento, circa la decorrenza delle nuove regole per la compensazione dei risultati negativi delle società di capitali introdotte dalla manovra estiva. Il regime si applica infatti dal 2011 e riguarda tutte le perdite ancora valide alla data di chiusura dell'esercizio, dunque anche quelle conseguite nel 2006 che, secondo la precedente normativa sarebbero scadute proprio nel 2011 (limite quinquennale).

Con la circolare di ieri, l'Agenzia ha confermato inoltre che le novità riguardano esclusivamente le società di capitali, le cooperative, gli enti commerciali e le società estere di ogni tipo. Nessuna modifica interessa le società di persone e gli altri soggetti Irpef, che, se in contabilità ordinaria, continuano a riportare in avanti le perdite entro il quinto esercizio successivo e per l'intero importo che trova capienza nel reddito.

Le regole restano invariate anche per gli enti non commerciali relativamente ad attività di impresa esercitate, perché l'articolo 143 del Tuir richiama le regole dei soggetti Irpef. Il limite di utilizzo annuo per talli enti è riferito non alla perdita, ma al reddito, che, dopo la compensazione, non dovrà mai essere inferiore al 20% dell'importo lordo. Quindi, se l'80% del risultato positivo di un anno supera la perdita riportata, questa è interamente compensabile. Una perdita riportata per mille, ad esempio, sarà compensabile interamente se il reddito dell'esercizio è almeno pari a 1.250.