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NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.)

L'articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario. E' , pertanto, indispensabile per procedere a questa forma di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio.

Per elezione di domicilio si intende un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio generale (sede principale dei propri affari ed interessi) in base:

  • ad un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari ed interessi della persona;
  • ad un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari. Il domicilio, inoltre, può essere volontario se liberamente espresso dal soggetto o necessario se imposto dalla legge come ad esempio nei casi previsti dall'articolo 45 c.c. (domicilio del minore, presso il genitore con il quale convive - interdetto presso il tutore, ecc.)

La notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l'elezione di domicilio è stata inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato.
Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domicilio generale.

L'elezione ai sensi dell'articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente in forma scritta; in caso contrario si considera come mai avvenuta. Non occorre tuttavia venga utilizzato un atto specifico, purché la volontà di elezione sia espressamente manifestata.

Da un punto di vista pratico, in base a quanto dispone la norma, si ritiene si possa procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. quando il destinatario:

  • ha eletto domicilio presso una persona, in tal caso è indispensabile che oltre al luogo sia identificata con esattezza anche la persona del domiciliatario non risultando, secondo certa dottrina, possibile la notificazione a persona diversa (ad esempio famigliare del domiciliatario, ecc.). di contro alcuni ritengono legittima la consegna dell'atto ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. con i limiti più sotto specificati.
  • ha eletto domicilio presso un ufficio, in tal caso la norma individua quale domiciliatario il capo pro tempore dell'ufficio.

Nel procedere a questa forma di notifica occorre tenere presente:

se la notifica non avviene in mani proprie del domiciliatario, ma in uno degli altri modi e luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c., in caso di contestazione spetta al notificante, e quindi al messo, dare prova che sussistono le condizioni di regolarità della notificazione (Corte Cassazione 7.5.1976, n. 1607);

quando il domicilio viene eletto presso una persona che assume la veste di domiciliatario, l'elemento personale prevale su quello topografico e pertanto la notifica è da ritenere valida se la consegna è stata effettuata in mani proprie del domiciliatario anche se in luogo diverso dalla residenza di questo dove è stata eletto il domicilio, non potendosi dubitare che la notifica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente dell'avvenuta notifica chi con l'elezione lo ha designato quale destinatario (Corte cassazione 5.4.1976, n. 1177). Tale pronuncia non sembra però possa essere estesa anche al trasferimento della residenza del domiciliatario in sede diversa da quella in cui è stato eletto il domicilio, stante il divieto espresso contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 141 c.p.c.

Per evitare qualsiasi contestazione è comunque opportuno effettuare sempre la notifica al domiciliatario al domicilio eletto.

Il terzo comma dell'articolo 141 dispone che "La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario".

Il riferimento all'articolo 138 pone l'interrogativo se, in caso di rifiuto del domiciliatario, la notifica possa intendersi effettuata in mani proprie come prevede il secondo comma dell'articolo citato in caso di consegna al destinatario.

Nel caso di specie sussistono dubbi in quanto l'ultimo comma dell'articolo 141 c.p.c. prevede che non si possa procedere a notifica nel domicilio eletto se è richiesto dal domiciliatario.

Si ritiene che il rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto non ostacoli il perfezionamento della notifica ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 in quanto la causa impedente (richiesta del domiciliatario) sembra riferita più al luogo (domicilio eletto) che agli effetti della notifica.

In ogni caso non compete al messo dissipare i dubbi interpretativi essendo sufficiente che lo stesso faccia menzione nella relazione del rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto.

Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:

  • se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;
  • se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;
  • se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.

A norma dell'articolo 4 della legge 53/94 a decorrere dall'1.7.1994 se il domiciliatario è un avvocato, od un procuratore legale, iscritto all'albo, la notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. può essere eseguita da avvocato o procuratore munito di mandato alle liti che sia autorizzato dal consiglio dell'ordine.

Anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario l'atto e consegnato in busta che il messo provvede a sigillare con le modalità di cui è detto al Capitolo II, paragrafo 7 "Notificazione a persona diversa dal destinatario".