Sei in: Articoli: Conformità atti trasmessi a mezzo fax o email:

Legge di riferimento: L. 183/1993

Legge 7 giugno 1993, n. 183

(in Gazzetta Ufficiale, 14 giugno,
n. 137).

Norme in materia di utilizzazione
dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.

Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. La copia fotoriprodotta di un
atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i
mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono
i seguenti requisiti:

a) all’avvocato o procuratore che
trasmette l’atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura
civile, che può risultare anche dall’atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell’art. 83,
terzo comma, del codice di procedura civile;

b) l’atto trasmesso porti l’indicazione
e la sottoscrizione leggibile dell’avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta
dell’atto medesimo. Se l’atto trasmesso contiene, a norma dell’art. 83 del codice di procedura civile, la procura,
deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte,
di cui sia certificata l’autografia con la sottoscrizione leggibile dell’avvocato o procuratore che trasmette l’atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui
originale sia dichiarato conforme all’atto trasmesso da parte dell’avvocato o procuratore estensore e trasmittente,
sia sottoscritta dall’avvocato o procuratore ricevente.

2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento
del processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione
ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla
lettera c) del comma 1.

3. La copia fotoriprodotta di un
atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza
attraverso i mezzi di telecomunizione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all’atto trasmesso
se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.