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Polizza Condominio

La legge italiana non prevede l'obbligo di assicurazione dei fabbricati condominiali. Infatti, se l'obbligo dell'assicurazione è previsto dal Regolamento di condominio l’Amministratore può stipulare il relativo contratto senza richiedere il preventivo consenso assembleare. Invece, nulla il regolamento condominiale regola a tal proposito occorre una preventiva delibera dell‘Assemblea che autorizzi l‘Amministratore a stipulare una polizza globale fabbricati.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza asserendo che l’Amministratore senza autorizzazione assembleare non può stipulare una polizza per il condominio.

Sebbene l'assemblea condominiale delibera sulle parti comuni e non sulle proprietà esclusive dei singoli condomini, è prassi comune la stipulazione di una polizza per i danni che il Condominio potrebbe subire per l’intero fabbricato, comprese le unità immobiliari di proprietà esclusiva. E in effetti la polizza globale garantisce la copertura dei danni in cui sono coinvolte anche le proprietà esclusive, anche relativamente a danni che hanno coinvolto esclusivamente proprietà private che hanno causato o subito danni. Ai fini del risarcimento del danno se questo non è liquidato per intero dalla compagnia di assicurazioni, anche solo per effetto delle franchigie, la differenza tra l'importo richiesto per il risarcimento o la ripartizione e l'importo liquidato andrà pagata dal condominio se il danno si è originato da una parte comune, andrà pagata dal condomino se il danno è stato causato da una unità privata. L’amministratore può inviare disdetta per recedere dal contratto assicurativo, entro sessanta giorni dalla scadenza di contratto mediante raccomandata AR. Tuttavia tale disdetta, così come per l'approvazione del contratto di polizza, deve essere deliberata dall'assemblea.

Prima di pagare l'indennizzo a seguito di danno la compagnia assicuratrice fa sottoscrivere all'assicurato - danneggiato una rinunzia ad ogni altra pretesa. Nel caso in cui l'amministratore agisce per conto del singolo condomino danneggiato, è opportuno che l'amministratore si faccia sottoscrivere dal condomino una liberatoria prima di accettare e sottoscrivere l'atto di accertamento e liquidazione della compagnia in quanto nel caso in cui il condominio non si sentisse soddisfatto

dell'importo del risarcimento, potrebbe richiedere all'amministratore l'eventuale differenza tra l'importo liquidato e l'importo della spesa o del risarcimento subiti. Una polizza base normalmente include la copertura dei danni derivanti da incendio e da responsabilità civile verso terzi. Attraverso delle opzioni possono garantirsi copertura tanto le parti comuni quanto le singole unità immobiliare rispetto a tutta una serie di eventi, ad esempio tutela legale, spargimento d'acqua, ecc.. La stipula di una polizza condominiale non esclude la possibilità per il singolo di attivare una polizza personale a copertura della propria unità immobiliare, ad esempio per i danni non coperti dalla polizza globale condominiale.

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