Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 9

Notiziario on line – news letter n. 9

EVANESCENZA DEL SISTEMA DI PAGAMENTO DEI DEBITI PECUNIARI PER CONTANTI Il debitore può estinguere il debito a mezzo assegno circolare? Si, secondo la S.C. di Cassazione, Sezioni unite civili che, ponendo fine al contrasto in proposito esistente, con sentenza 6 novembre – 18 dicembre 2007, n. 26617, Presidente Carbone, Relatore Durante, ha affermato che "nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno". Dopo aver evidenziato che “la linea di tendenza è verso l'eliminazione degli spostamenti di moneta contante”, la Cassazione rileva che “Nell'interpretazione della normativa codicistica sul sistema di pagamento dei debiti pecuniari non si può prescindere dai numerosi interventi legislativi infittitisi negli ultimi tempi che, introducendo sistemi alternativi frequentemente obbligatori, hanno reso l'area di applicazione della normativa codicistica a tal punto ristretta da farne un sistema di pagamento addirittura marginale. “In questo ambito”, secondo la Corte, “assumono particolare rilievo il d.l. 3.5.1991, n. 143, convertito con modificazioni in L. 5.7.1991, n. 197, che pone il divieto di effettuare pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per somme superiori ad euro 12.500, ed il d. l. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4.8.2006, n. 248, secondo cui i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronici, salvo che per importi inferiori ad euro 100”.

IL PARADOSSO (APPARENTE) DEL TERZO TRASPORTATO Con sentenza 27 novembre - 17 dicembre 2007, n. 26537, Presidente Fantacchiotti, Relatore Spirito, la S.C. di Cassazione, Sezione terza civile dopo aver rammentato che nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. 18 gennaio 1994, n. 382)”, ha precisato che “in caso di scontro tra i veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore delle presunzioni dettate dall'art. 2054 comma primo e secondo cod. civ., mentre tale risarcimento essa può ottenere valendosi della presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente l'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass. 17 gennaio 1997, n. 471; 24 ottobre 2007, n. 22336)”.