Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 7

Notiziario on line – news letter n.7

SENTENZA N. 16361 DEL 24/07/2007 S.C. RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI – CONTENUTO – SORVEGLIANZA DELLE OPERE – PRESENZA COSTANTE SUL CANTIERE –ESCLUSIONE- In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspette di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni dei direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente. In particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Tale presenza e controllo costante devono ritenersi tanto più necessari quando il progetto presenti aspetti di genericità con conseguente necessità di un attento controllo in sede esecutiva.

SENTENZA N. 2157 DEL 18/09/2007 TRIBUNALE di BOLOGNA CONSEGNA DELL’OPERA – VARIAZIONE DEL PROGETTO IN CORSO D’OPERA – CLAUSOLA PENALE - DECADENZA – CONSERVAZIONE DELL’EFFICACIA – FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE – NECESSITA’ Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine.