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Newsletter 6

Notiziario on line – news letter n. 6

SENTENZA N. 6931 DEL 22/03/2007 S.C. CONTRATTO DI APPALTO – DIFETTI – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – ESCLUSIONE – ONERE DELLA PROVA – CONTENUTO. In tema di responsabilità derivante dalla cattiva esecuzione dell’opera appaltata è onere dell’appaltatore dimostrare che egli nello svolgimento dell’appalto ha avuto la veste di semplice nudus minister delle direttive del committente e/o del direttore dei lavori, dovendosi, in mancanza, ritenere responsabile dell’inadempimento in virtù della presunzione contraria che deriva dalla struttura tipica del contratto.

SENTENZA N. 6931 DEL 22/03/2007 S.C. CONTRATTO DI APPALTO – DIFETTI – VIZI EX ARTT. 1667 E 1669 C.C. – DIFFERENZA – ACCERTAMENTO – INSINDACABILILITA’ IN CASSAZIONE- In tema di appalto, mentre l’art. 1667 c.c. si riferisce ad opere ultimate che non corrispondono alle caratteristiche del progetto o che sono state realizzate senza l’osservanza delle regole della tecnica, l’art. 1669 c.c. disciplina le conseguenza dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera grave sugli elementi strutturali essenziali quali la solidità, l’efficienza e la durata dell’opera. L’accertamento della riconducibilità del vizio all’una o all’altra fattispecie normativa costituisce un accertamento di merito, sottratto – se adeguatamente motivato – al sindacato di legittimità.

SENTENZA N. 6931 DEL 22/03/2007 S.C. CONTRATTO DI APPALTO – INADEMPIMENTO – AZIONE EX ART. 1453 C.C.- PREVISONE DI CUI ALL’ART. 1662 C.C. – IRRILEVANZA. In tema di appalto, alla proposizione dell’azione di inadempimento secondo i principi generali, in caso di mancato completamento dell’opera, non è di ostacolo il dettato dell’art. 1662 c.c. in base al quale il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato e, quando accerti che l’esecuzione dell’opera non procede secondo le condizioni stabilite e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve confermare a tali condizioni, provocando nel caso di inutile decorso del termine assegnato la risoluzione del contratto e acquisendo il diritto al risarcimento del danno. La norma in questione, infatti, prevede una mera facoltà del committente e non pone un onere a carico dello stesso sicché del mancato esercizio di tale facoltà non può farsi derivare una preclusione processuale all’esercizio della azione generale di risoluzione.

SENTENZA N. 6931 DEL 22/03/2007 S.C. CONTRATTO DI APPALTO – OMESSO COMPLETAMTNO DELL’OPERA - PARTE ESEGUITA DIFETTOSA- DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 1667 E 1668 C.C. – INAPPLICABILITA’ In tema di appalto e in caso di omesso completamento dell’opera qualora questa, per la parte eseguita, risulta difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell’opera, dovendosi regolare la responsabilità dell’appaltatore in base ai criteri di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.

SENTENZA N. 6931 DEL 22/03/2007 S.C. CONTRATTO DI APPALTO – INADEMIMENTO – PRNCIPI GENERALI IN TEMA DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – APPLICABILITA’. Le disposizioni in tema di inadempimento contrattuale contenute negli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., che disciplinano l’appalto, integrano ma non escludono la applicazione dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la dove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone la avvenuta ultimazione dell’opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all’uno o all’altro dei contraenti. Allorquando, dunque, l’appaltatore abbia eseguito interamente l’opera o se, avendola eseguita si rifiuti di consegnarla o la consegni con ritardo rispetto al termine pattuito, non vi è ragione per non applicare la disciplina generale sull’inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive.