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Notiziario on line – news letter n. 2

INTERESSI LEGALI AL 3% Con DECRETO 12 dicembre 2007 (in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007) il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ha provveduto alla Modifica del saggio di interesse legale, stabilendo che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008”.

AZIONE SURROGATORIA E AZIONE DI REGRESSO: DIFFERENZA
Con sentenza 9 luglio – 11 settembre 2007, n. 19097, Presidente Proto, Relatore Panzani, la Cassazione, Sezione prima civile , ha chiarito che "la distinzione tra l'azione surrogatoria che spetta al fideiussore che ha pagato ai sensi dell'art. 1949 c.c. e l'azione di regresso prevista dal successivo art. 1950, sta nel fatto che la surrogazione determina la mera sostituzione soggettiva del fideiussore al creditore garantito, sicché il contenuto del credito di surroga corrisponde esattamente a quello oggetto della garanzia fideiussoria. La surrogazione, determinando una modificazione soggettiva del credito, ma non una novazione dello stesso, non ne fa venir meno l'anteriorità rispetto al fallimento e dunque la natura concorsuale. Non rimane pertanto vulnerato il principio della cristallizzazione della massa passiva, in virtù del quale, in caso di fallimento e di pagamento successivo del fideiussore, l'azione di regresso è ammissibile soltanto per quanto concerne il credito in linea capitale, esclusi gli interessi e le spese.

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IL CREDITO DEL FIDEIUSSORE Richiamando la precedente decisione 18/08/2004, n. 16078, la S.C. di Cassazione, Sezione prima civile, con sentenza 9 luglio – 11 settembre 2007, n. 19097, Presidente Proto, Relatore Panzani , ha osservato che "il fideiussore che ha pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale non può concorrere, nel fallimento, per gli interessi (e la rivalutazione monetaria) maturati dopo la dichiarazione del fallimento stesso, ancorché li abbia corrisposti al creditore, atteso che, ai sensi della generale disposizione di cui all'art. 55 legge fall., la dichiarazione del fallimento sospende il corso degli interessi (salvo si tratti di credito garantito da privilegio, pegno o ipoteca), onde egli può esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore principale, non anche quella di regresso, che ha contenuto più ampio della prima, comprendendo, ai sensi dell'art. 1950 cod. civ., anche gli interessi e le spese (Cass. 18/08/2004, n. 16078)".

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L'INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FIDEIUSSORE CHE HA PAGATO Con sentenza 9 luglio – 11 settembre 2007, n. 19097, Presidente Proto, Relatore Panzani, la S.C. di Cassazione, Sezione prima civile , ha evidenziato che "Non vi è motivo per accordare al fideiussore che si surroga un trattamento deteriore rispetto al cessionario, si che egli ben potrà insinuare il suo credito al passivo, ove abbia pagato il creditore principale dopo il fallimento, anche quando non abbia provveduto in precedenza all'insinuazione del credito in via condizionale".
Spiega la Corte: "l'insinuazione in via condizionale non è certamente un pre-requisito per l'ammissione del credito del fideiussore che si surroga, perché tale credito già preesiste all'apertura della procedura e perché il suo riconoscimento non urta contro il principio di cristallizzazione della massa passiva. A ben vedere, infatti, il credito già è insinuato al passivo per opera del creditore principale e continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi. Né tale successione nella titolarità del credito riesce di pregiudizio ai creditori concorrenti perché il pagamento del creditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma dal fideiussore, sì che nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori, .. subentrando nella titolarità di un credito insinuato un creditore (il fideiussore) ad altro creditore (il creditore principale)".