Sei in: Articoli: NEWS : 2014:

Newsletter 21

Notiziario online – newsletter n.21

La Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto che nella verifica del rispetto delle soglie d’usura nei contratti di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio o della pensione deve essere considerato anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge .. Fino al 2009 questi contratti, che di solito vengono sottoscritti dalle fasce più deboli e indebitate della popolazione, avevano sempre un Taeg molto elevato e sempre vicino alla soglia d’usura. In moltissimi casi, includevano nei costi del credito anche i premi dovuti per queste polizze. Stimiamo in almeno un terzo dei contratti conclusi prima del 2009 che sia stata superata la soglia d’usura ”.

I giudici torinesi hanno La Corte d’Appello di Torino ha respinto le difese delle società finanziarie che sostenevano che tali costi non potessero essere considerati per la valutazione del rispetto delle soglie d’usura in quanto fino al 2010 non considerati nella rilevazione del tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia . E’ stata così confermata la sentenza del tribunale di Alba che condannò Prestitalia S.p.A . a restituire quanto corrisposto dal consumatore alla finanziaria per interessi, spese e commissioni, depurando le rate successive di questi costi.

I mutui con tassi “usurai” possono essere annullati .

E’ quanto si legge nella sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione: quando tasso di mora, penali e varie spese, (messi tutti insieme) superano il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815 c.c., richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.

Se vengono applicati tassi usurai su mutui e prestiti è possibile recuperare gli interessi pagati e i contratti sono annullabili. La sentenza della Corte di Cassazione 350/2013 ha sancito che, per quanto riguarda mutui e prestiti, in caso di applicazione di tassi usurai, non solo è possibile recuperare gli interessi pagati, ma anche annullare il contratto: ovvero quando il tasso d’interesse, le penali e le varie spese, tutte messe insieme, superano il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui ed i prestiti diventano usurai. Per la Cassazione, dunque, quando viene superata la soglia di usura c’è il recupero integrale degli interessi pagati e il contratto può essere annullato. “per verificare se il contratto di mutuo o di finanziamento rientra nella fattispecie sancita dalla Corte è NECESSARIO:
1) essere fisicamente in possesso del contratto (nel caso del mutuo, se non si è in possesso del contratto, basta chiederne copia alla banca e/o al notaio che ha effettuato il rogito);
2) valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dall’istituto di credito o finanziario;
3) confrontare il tasso con i tassi soglia stabiliti trimestralmente dalla Banca D’Italia;
4) qualora il tasso complessivamente applicato dalla banca o dalla finanziaria sia superiore al tasso soglia, e quindi l’istituto abbia praticato o stia praticando usura, gli si dovrà inoltrare una formale diffida;
5) effettuare un tentativo di conciliazione con l’istituto di credito o finanziario al fine di raggiungere una soluzione bonaria della vicenda, altrimenti occorre promuovere un giudizio.
per approfondire l’argomento o per fare una prima valutazione sulla fattibilità dei singoli casi scrivere ai ns contatti

L’art. 1815 c.c. sugli interessi: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc, e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”, se questo è superiore al Tasso Soglia, il rapporto è in USURA.

Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime.

La nullità di un contratto con l’istituto di credito può essere rilevata sempre, anche d’ufficio, anche se le questioni sono state poste per la prima volta in appello: prevalente la necessità di non dare seguito a un accordo sul quale l’ordinamento giuridico esprime giudizio negativo.
sent. n. 17257 del 12.07.2013 -Cass. Sez. Un. n. 14828/12.


La nullità di un contratto di fideiussione (e, più in generale di un qualsiasi contratto stipulato tra un privato cittadino e una banca) può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, quindi al di là dell’eventuale eccezione sollevata da consumatore. In altre parole, se il giudice si accorge che l’Istituto di credito ha fatto firmare al cittadino un atto negoziale poco trasparente e, per ciò, viziato, lo deve dichiarare nullo, anche se la parte in giudizio non l’ha espressamente chiesto o è decaduta dal diritto di chiederlo (nel caso di specie, la questione della nullità del contratto era stata posta, per la prima volta, in appello, violando il divieto di nuove eccezioni in secondo grado).

Secondo la Corte, infatti, deve sempre prevalere, rispetto alla formale applicazione delle regole del processo la necessità di non dare attuazione a un contratto ritenuto, dall’ordinamento, in violazione della legge e, in particolare, degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del consumatore .

L’obbligo di esaminare d’ufficio la natura abusiva e la conseguente nullità e inapplicabilità di una clausola contrattuale era stato sottolineato, in passato, anche dalla Corte di Giustizia Europea

Tuttavia, alcune ultime sentenze hanno fatto segnare un punto a favore delle banche nella questione del calcolo dei tassi usurari. Una su tutte: secondo il Tribunale di Napoli (sentenza 5949/2014) non è definito da alcuna norma che il tasso di mora debba essere sommato aritmeticamente a quello degli interessi corrispettivi ma, al contrario, il solo obbligo è che interessi e mora, sommati, non eccedano la soglia di usura. Il malcapitato querelante si è così trovato ad accusare la banca di volergli imporre tassi di interesse del 6, 75% aggiunti ad una mora dell’8, 75% per il ritardato pagamento (a fronte di un tasso di usura dell’8, 8%). La banca ha però avuto ragione in quanto si è stabilito che, a causa del mancato pagamento, al contraente sarebbe stato chiesto il tasso di mora in sostituzione (e non in aggiunta) a quello pattuito, cioè un tasso al limite dell’usura ma non oltre.

Perché si è potuto emettere una sentenza del genere? Perché secondo il tribunale, le istruzioni date da Banca d’Italia agli istituti di credito permettono di non conteggiare, nel confronto tra tasso di interesse e soglia di usura, né i tassi di mora, né le commissioni, stabilendo solo, genericamente, che la somma tra tutti questi oneri non debba superare, appunto, la soglia di usura. Questa medaglia ha due facce: una negativa (e cioè che il querelante in questo caso ha dovuto sborsare tutti gli interessi arretrati); una positiva, e cioè che da oggi in poi ci si potrà appellare a questa sentenza in caso di ritardo nei pagamenti, chiedendo che il tasso di mora venga usato in sostituzione e non in aggiunta al tasso di interesse del mutuo .

Dato che la situazione – tra istruzioni della Banca d’Italia, sentenze, leggi e posizioni delle singole banche – non è molto chiara ed è facilmente manipolabile, il consiglio è di chiedere nero su bianco, in sede di stipula del mutuo, che la banca espliciti quale sarà l’interesse applicato in caso di mora, in modo che non si crei nessun malinteso.