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Newsletter 18

Notiziario online – newsletter n.18

Tribunale Bologna 06 giugno 2013 - - Est. Marulli.

Registro delle imprese - Cancellazione di società - Pendenza di giudizio - Possibile soccombenza - Inidoneità della appostazione nel bilancio di liquidazione a garantire il pagamento del debito - Cancellazione della iscrizione di cancellazione della società.

È possibile disporre la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione di società dal registro delle imprese qualora la appostazione nel bilancio finale di liquidazione non garantisca il debito che potrebbe sorgere dall'eventuale soccombenza in un giudizio pendente nel quale sia parte la società.

Tribunale Bari 02 dicembre 2013 - Pres. Lucafò - Est. Prencipe.

Fallimento – Accertamento dei crediti – Opposizione allo stato passivo – Procedimento – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Termine dei dieci giorni – Natura ordinatoria – Effetti preclusivi del decorso del termine.

Procedimento civile – Responsabilità processuale aggravata – Art. 96 c.p.c. – Presupposti.

Il termine fissato con decreto per la notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo e del decreto medesimo, ai sensi dell’art. 99, IV co.del R.D. n. 267/1942, è ordinatorio e non perentorio. Tuttavia, l’inosservanza del termine ordinatorio non è priva di effetti posto che il suo inutile decorso produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività. Al riguardo, infatti, non ha rilievo la possibilità di chiedere la proroga del termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c. in quanto tale istanza deve essere proposta prima della scadenza medesima.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede (o colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna, ma anche la prova della concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza della condotta processuale della parte medesima, posto che la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d’ufficio, richiede in ogni caso la prova dell’an e del quantum debeatur.