Sei in: Articoli: NEWS : 2014:

Newsletter 17

Notiziario online – newsletter n.17

Tribunale Ravenna 28 gennaio 2014 - - Est. Farolfi.

Concordato preventivo di natura liquidatoria - Contratti in corso di esecuzione - Leasing immobiliare - Prosecuzione dei contratti con costi a carico della procedura - Difficoltà di individuare probabili acquirenti dei beni - Scioglimento.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Rapporti di leasing immobiliare - Scioglimento - Conseguenze - Riconoscimento di un credito chirografario in favore della società concedente - Diritto di voto.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contraddittorio con il terzo contraente - Convocazione per l'adunanza dei creditori ex articolo 174 L.F..

Nell'ambito di un concordato preventivo di natura liquidatoria, il quale prevede la monetizzazione e la alienazione a terzi di ogni cespite immobiliare e diritto o altra utilità patrimoniale, può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., lo scioglimento dei contratti di leasing immobiliare la cui prosecuzione comporterebbe un aggravio di costi a fronte della difficoltà di individuare potenziali acquirenti degli immobili.

Lo scioglimento dei rapporti di leasing immobiliare autorizzato ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. comporta il riconoscimento di un diritto di credito di rango chirografario in favore della società di leasing e del corrispondente diritto di voto.

Il contraddittorio con il terzo contraente dei rapporti in corso di esecuzione dei quali viene autorizzato lo scioglimento ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. è assicurato dall'udienza di adunanza dei creditori di cui all'articolo 174 L.F..