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Cassazione Sentenza N. 23591 DEL 17 OTTOBRE 2013

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'

La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina dell’inadempimento.

1. Deve ritenersi nullo, per contrarietà alla legge, il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico.

2. Dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, è desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunte una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.