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Newsletter 38

Notiziario online – newsletter n.38

Cassazione Civile, sentenza 21 febbraio 2013 n. 4352

Restituzione dell’immobile - Deterioramento – Obbligo di risarcire il danno - Condizioni - Limiti.

(Cc, articoli 1218, 1223, 1577, 1581 e 1590)

Il principio secondo cui l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga

l’inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall’articolo 1590 del Cc, con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all’uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio.

Cassazione Civile, sentenza 21 febbraio 2013 n. 4352

Restituzione dell’immobile - Ritardo - Risarcimento

del danno - Prova - Onere del locatore - Contenuto.

(Cc, articoli 1591 e 2697)

In caso di ritardo, da parte del conduttore, nel restituire la cosa locata alla cessazione del rapporto, la prova del maggior danno - subito dal locatore a causa del detto inadempimento - non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dall’astratta configurabilità di ipotesi di locazione o di vendita del bene, ma richiede la specifica dimostrazione di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per una canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita a un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli. L’onere di tale prova è a carico del locatore che può darla anche per presunzioni. Queste ultime, peraltro, non possono essere invocate in astratto, al solo scopo

di provare l’esistenza di un maggior canone virtuale di mercato, ma devono essere idonee a dare in concreto la prova del danno del locatore derivante dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto.

Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la prova del maggior danno non sorgeva automaticamente dal raffronto tra il potenziale canone ricavabile e quello invece corrisposto, né il locatore poteva sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività di un consulente tecnico d’ufficio).

Cassazione Civile Sezione III, sentenza 28 gennaio 2013 n. 1885

Difensori - Società - Mandato a margine - Omessa

indicazione del nome e della qualifica del sottoscrittore

- Conseguenze - Nullità della procura.

(Cpc, articoli 75 e 83)

Nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto formato a nome di una società non risulti indicato - né nel testo della procura, né nell’epigrafe dell’atto - come legale rappresentante della società, o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura e l’inammissibilità dell’atto cui questa accede, giacché non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l’effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all’ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese.