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Newsletter 37

Notiziario online – newsletter n.37

Cassazione Civile, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2093

Procedimento civile in genere - Precisazione delle conclusioni - Mancata riproposizione delle domande ed eccezioni - Interpretazione. (Cpc, articoli

183, 189 e 345)

Sulla base dell’interpretazione dell’articolo 189 del Cpc e alla luce dei prinicipi, che esaltano il contraddittorio e tutelano il giusto processo come ragionevole durata, presenti nell’articolo 111 della Costituzione riformato, la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte, per il tramite del difensore tecnico, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, al quale si ricollega: da un lato, la previsione legislativa dell’onere di esplicitazione e definizione del thema decidendum , in un contesto normativo di sola riduzione delle domande ed eccezioni, per le preclusioni introdotte in nome di interessi pubblicistici di tipo acceleratorio; dall’altro, lo svantaggio a carico della parte che a tale onere non ha adempiuto, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa, che il giudice non ha ragione di ricercare.

Cassazione Sezione III, sentenza 14 febbraio 2013 n. 3662 -

Danno - Cagionato da cose in custodia - Caso fortuito - Fatto della vittima - Interruzione del nesso causale - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articolo 2051)

In tema di danno causato da cose in custodia costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e, di conseguenza, a escludere la responsabilità del custode di cui all’articolo 2051 del Cc il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato perda l’equilibrio a causa di un gradino lesionato. (Nella specie l’attrice - in una giornata di pioggia - aveva riportato lesioni personali a seguito della caduta sulla scalinata del duomo di Napoli, ove si era recata per partecipare a una cerimonia nuziale. Rigettata dalla Corte di appello la domanda risarcitoria sul rilievo che la verificazione del sinistro era da ascrivere alla disattenzione della danneggiata, quale comportamento riconducibile al caso fortuito idoneo a interrompere il rapporto di causalità, in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha confermato tale pronuncia).